Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Informazione e comunicazione

NON PUO' ATTRIBUIRSI AL GIORNALISTA IL COMPITO DI PURGARE IL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI OFFENSIVE RESE DA UN PERSONAGGIO NOTO - Notizia di cronaca (Cassazione Sezione Quinta Penale n. 6911/16 udienza 6 ottobre 2015, Pres. Nappi, Rel. Miccoli).

La questione della punibilità del giornalista il quale in un'intervista o, comunque, in un qualsivoglia resoconto riporti dichiarazioni altrui si pone solo quando le dichiarazioni riportate dal giornalista integrino gli estremi della diffamazione. Non si pone, infatti, l'esigenza di distinguere la responsabilità del giornalista da quella del dichiarante, se le dichiarazioni riferite, benché offensive, non siano punibili perché rilasciate nel corretto esercizio del diritto di critica, che compete a qualsiasi cittadino. Il problema si pone quando il giornalista diffonda dichiarazioni altrui che integrano gli estremi di un reato e che di per sé non sarebbero idonee alla consumazione dell'illecito penale senza quella diffusione che proprio all'opera del giornalista è imputabile. In questa prospettiva, dunque, non pare possa dubitarsi che, in applicazione dell'art. 110 c.p., sia configurabile il concorso nel delitto di diffamazione a carico del giornalista, che contribuisce in misura determinante alla consumazione del delitto. Ciò non di meno è possibile distinguere, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto il profilo oggettivo, la posizione del giornalista da quella dell'autore delle dichiarazioni diffamatorie da lui riferite. Può innanzitutto accadere che le dichiarazioni riferite siano punibili a titolo di diffamazione in quanto false, in quanto non corrispondenti ai fatti. E in questo caso non potrà certamente essere ritenuto responsabile di diffamazione il giornalista che sia rimasto vittima di un involontario infortunio per aver pubblicato dichiarazioni che, pur avendo resistito a tutte le più serie verifiche di attendibilità, siano risultate false. Si verserà, infatti, in un caso di errore sul fatto costituente reato determinato dall'altrui inganno; un errore che, a norma dell'art. 48 c.p., esclude la punibilità della persona ingannata. Tuttavia è evidente che questa prospettiva di non punibilità non è percorribile quando il giornalista riferisca dichiarazioni la cui punibilità per diffamazione non dipende dal difetto di veridicità, bensì dal difetto del requisito della "continenza". La posizione del giornalista non potrebbe essere, quindi, distinta da quella dell'autore delle dichiarazioni, quando queste consistano di insulti ovvero di quelle espressioni che la giurisprudenza definisce "gratuite", nel senso di non necessarie all'esercizio del diritto critica, in quanto inutilmente volgari o umilianti o dileggianti. In linea di massima, quindi, può risultare esente da responsabilità il giornalista che abbia riportato dichiarazioni altrui solo quando la punibilità a titolo di diffamazione di tali dichiarazioni dipenda da una loro ben dissimulata falsità, che abbia resistito alle necessarie verifiche di attendibilità, non quando le dichiarazioni siano diffamatorie in sé, per le espressioni adoperate o per la palese falsità delle accuse. Può anche accadere, peraltro, che la veridicità delle dichiarazioni diffamatorie riportate dal giornalista e la stessa specifica offensività delle espressioni del dichiarante risultino in qualche misura irrilevanti. E ciò si verifica quando lo stesso fatto che la dichiarazione sia stata resa costituisca un "evento" sia un fatto di cui il pubblico ha interesse e diritto a essere informato. Le pubbliche dichiarazioni di chi ricopra importanti incarichi istituzionali, ad esempio, vanno di regola riferite quale che ne sia il contenuto, perché la notizia di cronaca consiste proprio nel riferire la dichiarazione in sé, non nel riferire i fatti in essa rappresentati. Tuttavia la possibilità di distinguere in questi casi la responsabilità del giornalista da quella dell'autore della dichiarazione riferita va verificata in concreto. Non si possono indicare criteri astratti che valgano a scindere sempre e comunque le due responsabilità. Occorre tener conto dell'effettivo grado di rilevanza pubblica dell'evento dichiarazione. E, per verificare se davvero il giornalista si sia limitato a riferire l'evento piuttosto che divenire strumento della diffamazione, occorre considerare in quale contesto valutativo e descrittivo siano riportate le dichiarazioni altrui, quale sia la plausibilità e l'occasione di tali dichiarazioni, quali le ragioni e la credibilità del dichiarante. Né è irrilevante il contesto comunicativo della stessa dichiarazione riferita, che può risultare accettabile in un determinato ambito istituzionale, come quello parlamentare (art. 68 Cost.) o quello giudiziario (art. 598 c.p.), ma può diventare strumento di un'autonoma diffamazione punibile se diffuso sulla stampa senza le necessarie cautele espressive. In definitiva, per distinguere il lecito dall'illecito, occorre accertare se il giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto del pubblico dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, che agisce contro il diffamato.

Sono state le Sezioni Unite a delineare in materia un importante arresto giurisprudenziale, con il quale è stato abbandonato l'indirizzo giurisprudenziale piuttosto rigoroso, fino a quel momento prevalente, secondo il quale la pubblicazione di un'intervista, dal contenuto diffamatorio, rilasciata da un terzo al giornalista, non solleva quest'ultimo dalla responsabilità per il delitto di diffamazione quando non siano stati rispettati i requisiti della verità, dell'interesse sociale della notizia e della continenza; si è infatti osservato che la casistica offre esempi eclatanti in cui uno dei tre requisiti suddetti, e cioè l'interesse sociale della notizia, può acquistare un'importanza tale da importare anche la prevalenza - nel controllo della sussistenza della scriminante del diritto di cronaca - sugli altri due. Ciò può verificarsi - hanno osservato le Sezioni Unite - quando un soggetto, che occupa una posizione qualificata nell'ambito della vita politica, sociale, economica, scientifica, culturale, rilasci dichiarazioni, pure in sé diffamatorie, nei confronti di altro soggetto, la cui posizione sia altrettanto rilevante negli ambiti sopra indicati. In tal caso è la dichiarazione rilasciata dal soggetto intervistato che crea di per sé la notizia, indipendentemente dalla veridicità di quanto affermato e dalla continenza formale delle parole usate. Notizia che, se anche lesiva della reputazione altrui, merita di essere pubblicata perché soddisfa quell'interesse della collettività all'informazione che deve ritenersi indirettamente protetto dall'art. 21 Cost.. Ciò perché la notizia è costituita dal fatto in sé delle dichiarazioni del soggetto qualificato, risultando l'interesse del pubblico ad apprenderla del tutto indipendente dalla corrispondenza al vero del suo contenuto e dalla continenza del linguaggio adottato: pretendere che il giornalista intervistatore controlli la verità storica del contenuto dell'intervista potrebbe comportare una grave limitazione alla libertà di stampa; pretendere che egli si astenga dal pubblicare l'intervista perché contenente espressioni offensive ai danni di altro soggetto noto, significherebbe comprimere il diritto-dovere di informare l'opinione pubblica su tale evento, non potendo, tra l'altro attribuirsi al giornalista il compito di purgare il contenuto dell'intervista dalle espressioni offensive, sia perché gli verrebbe attribuito un potere di censura che non gli compete, sia perché la notizia, costituita appunto dal giudizio non lusinghiero, espresso con parole forti da un soggetto noto all'indirizzo di altro soggetto noto, verrebbe ad essere svuotata del suo reale significato. In casi del genere, allora, il problema che si pone attiene alla qualificazione da dare al soggetto che rilascia l'intervista, al fine di accertare se effettivamente trattasi di personaggio noto e affidabile, le cui dichiarazioni siano comunque meritevoli di essere pubblicate, poiché in caso di posizione di rilievo dell'intervistato vi è l'interesse della collettività ad essere informata del suo pensiero sull'argomento che forma oggetto dell'intervista medesima. Detta valutazione ovviamente non può essere sganciata dall'effettivo grado di rilevanza pubblica dell'evento "dichiarazione", considerando poi - al fine di verificare se davvero il giornalista si sia limitato a riferire l'evento piuttosto che a divenire strumento della diffamazione - in quale contesto valutativo e descrittivo siano riportate le dichiarazioni altrui, quale sia la plausibilità e l'occasione di tali dichiarazioni. Si deve, altresì, accertare, attraverso una puntuale interpretazione dell'articolo, se il giornalista abbia assunto una posizione imparziale, limitandosi a riportare alla lettera le dichiarazioni del soggetto intervistato, sempre però che il fatto "in sé" dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto dell'intervista presenti profili di interesse pubblico all'informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo. Diversamente, in mancanza di tutte queste condizioni, il giornalista diventa un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria e trova applicazione la normativa sul concorso delle persone nel reato di cui all'art. 110 cod. pen..


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