Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

LA RETROAZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E' LIMITATA ALL'ANTIGIURIDICITA' - Non concerne la colpevolezza (Cassazione Sezione Lavoro n. 3210 del 18 febbraio 2016, Pres. Macioce, Rel. D'Antonio).

La sentenza delle Sezioni Unite 21.8.1972 n. 2697 ha affermato il principio secondo cui "nel campo dell'illecito, inteso in senso lato, la retroazione della pronuncia d'incostituzionalità è limitata in quanto se può riconoscersi efficacia retroattiva alla cosiddetta antigiuridicità, non può ammettersi che si configuri retroattivamente la cosiddetta colpevolezza. Pertanto la colpa, intesa quale atteggiamento psichico del soggetto, mentre non può sussistere riguardo ad un comportamento autorizzato od imposto da una norma cogente, anche se incostituzionale, fino a che essa sia in vigore ed efficace; peraltro non viene in essere retroattivamente per la caducazione della norma stessa posto che in tale ipotesi la retroazione della dichiarazione d'incostituzionalità si risolverebbe nella statuizione di una inammissibile finzione di colpa". Tale principio è stato costantemente ribadito dalla Suprema Corte e le stesse Sezioni Unite (v. Cass., S.U. 30.7.1993 n. 8478) hanno anche chiarito che la c.d. retroattività delle pronunce di incostituzionalità "è limitata alla "antigiuridicità" delle disposizioni (o norme), che ne siano investite. Queste, infatti, non sono più applicabili - a far tempo dal giorno successivo alla pubblicazione delle pronunce della Corte (art. 136 Cost.) (non solo ai rapporti giuridici futuri, ma) neanche ai rapporti pregressi, che non siano ancora "esauriti". Le pronunce stesse, tuttavia, non consentono di configurare - retroattivamente, quanto fittiziamente (vedi S.U. 2767/72) - la "colpa" del soggetto che - prima della declaratoria di incostituzionalità - abbia "conformato" il proprio comportamento alle disposizioni (o norme), solo successivamente, investite da quella declaratoria. Esula, pertanto, la responsabilità - per tale comportamento - ove la "colpa" dell'agente, appunto, sia elemento essenziale dell'illecito, che ne risulti configurabile. Infatti è, proprio, il difetto della "colpa" che - pur ricorrendone tutti gli altri requisiti essenziali - esclude la stessa configurabilità - in comportamenti "conformi" a disposizioni (o norme), solo successivamente, dichiarate incostituzionali - non solo della responsabilità (ex art. 1224 c.c.), per inadempimento di obbligazioni pecuniarie, ma anche di qualsiasi illecito contrattuale od extracontrattuale (vedi, per tutte, S.U. 2767/72, cit., 1576/71, sez. lav. 2249/87), nonché dell'inadempimento legittimante la risoluzione del contratto (vedi sez. 3, n. 4195/74). Ad opposta conclusione devesi, invece, pervenire ove la "colpa" dell'agente non sia elemento essenziale della fattispecie considerata.


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