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Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024
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LA RETROAZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E' LIMITATA ALL'ANTIGIURIDICITA' - Non concerne la colpevolezza (Cassazione Sezione Lavoro n. 3210 del 18 febbraio 2016, Pres. Macioce, Rel. D'Antonio).
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La sentenza delle Sezioni Unite
21.8.1972 n. 2697 ha affermato il principio secondo cui "nel campo dell'illecito, inteso in senso lato, la retroazione della
pronuncia d'incostituzionalità è limitata in quanto se può riconoscersi
efficacia retroattiva alla cosiddetta antigiuridicità, non può ammettersi che
si configuri retroattivamente la cosiddetta colpevolezza. Pertanto la colpa,
intesa quale atteggiamento psichico del soggetto, mentre non può sussistere
riguardo ad un comportamento autorizzato od imposto da una norma cogente, anche
se incostituzionale, fino a che essa sia in vigore ed efficace; peraltro non
viene in essere retroattivamente per la caducazione della norma stessa posto
che in tale ipotesi la retroazione della dichiarazione d'incostituzionalità si
risolverebbe nella statuizione di una inammissibile finzione di colpa".
Tale principio è stato costantemente ribadito dalla Suprema Corte e le stesse Sezioni
Unite (v. Cass., S.U. 30.7.1993 n. 8478) hanno anche chiarito che la c.d.
retroattività delle pronunce di incostituzionalità "è limitata alla "antigiuridicità"
delle disposizioni (o norme), che ne siano investite. Queste, infatti, non sono
più applicabili - a far tempo dal giorno successivo alla pubblicazione delle
pronunce della Corte (art. 136 Cost.) (non solo ai rapporti giuridici futuri,
ma) neanche ai rapporti pregressi, che non siano ancora "esauriti". Le pronunce
stesse, tuttavia, non consentono di configurare - retroattivamente, quanto
fittiziamente (vedi S.U. 2767/72) - la "colpa" del soggetto che - prima della
declaratoria di incostituzionalità - abbia "conformato" il proprio
comportamento alle disposizioni (o norme), solo successivamente, investite da
quella declaratoria. Esula, pertanto, la responsabilità - per tale
comportamento - ove la "colpa" dell'agente, appunto, sia elemento essenziale
dell'illecito, che ne risulti configurabile. Infatti è, proprio, il difetto
della "colpa" che - pur ricorrendone tutti gli altri requisiti essenziali -
esclude la stessa configurabilità - in comportamenti "conformi" a disposizioni
(o norme), solo successivamente, dichiarate incostituzionali - non solo della
responsabilità (ex art. 1224 c.c.), per inadempimento di obbligazioni
pecuniarie, ma anche di qualsiasi illecito contrattuale od extracontrattuale
(vedi, per tutte, S.U. 2767/72, cit., 1576/71, sez. lav. 2249/87), nonché dell'inadempimento
legittimante la risoluzione del contratto (vedi sez. 3, n. 4195/74). Ad opposta
conclusione devesi, invece, pervenire ove la "colpa" dell'agente non sia
elemento essenziale della fattispecie considerata.
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