Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

LA NOTIFICAZIONE INESISTENTE NON PUO' ESSERE RINNOVATA - Vizio insanabile (Cassazione Sezione Lavoro n. 2831 del 12 febbraio 2016, Pres. Manna, Rel. Doronzo).

Dall'inesistenza della notificazione discende l'inapplicabilità del disposto dell'art. 291 cod. proc. civ. che consente la rinnovazione della sola notificazione affetta da nullità e non anche inesistente. Ciò in forza del principio espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui "Nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all' appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente" (Cass., 30 luglio 2008, n. 20604). Nell'affermare il detto principio, le Sezioni Unite hanno precisato che l'improcedibilità, conseguente alla omessa notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza, è imposta alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2, che non consente al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. Detto principio è stato, poi, ribadito da successive pronunce di questa Corte, non solo in materia di lavoro, ma anche in materia di locazioni e perfino nell'ambito dei procedimenti camerali (così Cass. 19 dicembre 2008, n. 29870; Cass., 23 gennaio 2009, n. 1721; Cass., 13 maggio 2010, n. 11600; Cass., 30 aprile 2011, n. 9597; da ultimo, Cass., 15 dicembre 2015, n. 25274). Dunque il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo). 

Le scansioni temporali su evidenziate tra l'attività notificatoria della parte e l'intervento nomofilattico delle Sezioni unite escludono che possa trovare applicazione, al caso in esame, il principio posto a tutela dell'effettività dei mezzi di azione e difesa in materia di "prospective overruling". Tale principio, infatti, è inteso nel senso che, ove il mutamento giurisprudenziale si connoti del carattere dell'imprevedibilità (per aver agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso), si giustifica una scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante "ex post" non conforme alla corretta regola del processo) e l'effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare, con la conseguenza che - in considerazione del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.) - deve escludersi l'operatività della preclusione o della decadenza derivante dall'overruling nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa; che, sia pure soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo (Cass., Sez. Un., 11 luglio 2011, n. 15144). La notificazione inesistente è stata effettuata - senza esito - circa sette mesi dopo la pubblicazione della sentenza, e cioè quando l'arresto nomofilattico correttivo era divenuto oggettivamente conoscibile poiché, pur tenendo conto dei normali tempi tecnici di memorizzazione di tale precedente nella banca dati della Suprema Corte di cassazione consultabile in rete, deve ritenersi che la parte abbia avuto a sua disposizione un arco temporale sufficiente a tener conto della nuova giurisprudenza e, conseguentemente, a prevenire il verificarsi della menzionata decadenza (in termini, Cass., 28 febbraio 2012, n. 3042). Deve pertanto escludersi un suo incolpevole affidamento sulla precedente interpretazione della nonna processuale e, correlativamente, deve ritenersi che la Corte d'appello erroneamente abbia assegnato un nuovo termine per la notificazione, avendo dovuto limitarsi a constatare che il deposito del ricorso non era stato seguito da una valida attività di instaurazione del contraddittorio.


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