Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

IL CONTENUTO DEI CAPITOLI DI PROVA VA POSTO IN RELAZIONE AGLI ALTRI ATTI DI CAUSA - Ai fini della specificazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 2828 del 12 febbraio 2016, Pres. Roselli, Rel. Ghinoy).

Le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto negli art. 230 e 244 cod. proc. civ., devono essere dedotte per articoli separati e specifici. Ne consegue l'inammissibilità della richiesta di ammissione su tutto il contenuto della comparsa di risposta che non consenta, per la genericità ed indeterminatezza del testo, di individuare capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme processuali citate, né può essere richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova (tramite una c.d. "lettura estrapolativa" dell'atto di parte), contrastandovi il principio della disponibilità della prova. Il giudizio sull' idoneità della specificazione dei fatti dedotti nei capitoli di prova dev'essere però condotto non solo alla stregua della letterale formulazione dei capitoli medesimi, ma anche ponendo il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni dei contendenti.


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