|
Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
|
LA DIVULGAZIONE DELL'IMMAGINE SENZA IL CONSENSO DELL'INTERESSATO E' LECITA SOLO SE RISPONDA A ESIGENZE DI PUBBLICA INFORMAZIONE - Non se sia rivolta a fini pubblicitari (Cassazione Sezione Prima Civile n. 1748 del 29 gennaio 2016, Pres. Di Palma, Rel. Valitutti).
|
A norma
dell'art. 10 cod. civ., nonché degli artt. 96 e 97 della L. n. 633 del 1941 sul
diritto d'autore, la divulgazione dell'immagine senza il consenso
dell'interessato è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di
pubblica informazione, non anche, pertanto, ove sia rivolta a fini
pubblicitari; il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce
un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed
inalienabile, all'immagine, ma soltanto l'esercizio di tale diritto e,
pertanto, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, tale consenso
resta distinto ed autonomo dalla pattuizione che lo contiene, con la
conseguenza che esso è sempre revocabile, quale che sia il termine
eventualmente indicato per la pubblicazione consentita, ed a prescindere dalla
pattuizione del compenso, che non costituisce un elemento del negozio
autorizzativo in questione; la trasmissione del diritto all'utilizzazione
dell'immagine altrui va provata per iscritto, ai sensi dell'art. 110 della I.
n. 633 del 1941.
© 2007 www.legge-e-giustizia.it |
|