Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

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IL GIUDICE DEVE ACCERTARE CHE VI SIA CORRISPONDENZA FRA IL TRASFERIMENTO E LE FINALITA' TIPICHE DELL'IMPRESA - Nella sede di provenienza e in quella di destinazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 1608 del 28 gennaio 2016, Pres. e Rel. Venuto).

Il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa. Esso non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore. Tale scelta non deve presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle possibili soluzioni, tutte ragionevoli, che il datore di lavoro può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo. Ferma restando l'insindacabilità dell'opportunità del trasferimento, salvo che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro, in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede (art. 1375 cod. civ.), qualora possa far fronte a dette ragioni avvalendosi di differenti soluzioni organizzative, per lui paritarie, è tenuto a preferire quella meno gravosa per il dipendente, soprattutto nel caso in cui questi deduca e dimostri la sussistenza di serie ragioni familiari ostative al trasferimento. Dal principio, poi, secondo cui il controllo giurisdizionale delle  comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa, discende che tale accertamento non può essere limitato alla situazione esistente nella sede di provenienza, ma deve estendersi anche alla sede di destinazione del lavoratore, restando a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di dette ragioni.
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