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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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LA SENTENZA SCRITTA A MANO DEVE RISPETTARE UNO STANDARD MINIMO DI COMPRENSIBILITA' - La scarsa leggibilità è causa di nullità (Cassazione Sezione Terza Civile n. 4683 del 10 marzo 2016, Pres. Salmè, Rel. Rubino).
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Il fatto che il testo originale
della sentenza sia stilato in forma autografa dall'estensore non costituisce di
per sé ipotesi di nullità della sentenza neppure laddove esso sia leggibile con
difficoltà. Non costituisce quindi ipotesi di nullità, in sé, non essendo
prevista come tale, il fatto che l'originale della sentenza non sia formato dal
cancelliere ( come previsto dall'art. 119 disp. att. c.p.c.), mediante
trasposizione in caratteri a stampa o comunque chiari e leggibili della minuta
redatta dal giudice, ma sia pubblicato direttamente nella sua versione
originale, coincidendo in questo caso il testo pubblicato con la minuta scritta
a mano dal giudice; tale modalità di redazione - se il testo della sentenza è
comprensibile - può rilevare solo come mera irregolarità. Peraltro, è da dire
che, attesa la crescente e ormai capillare diffusione tra i giudici degli
strumenti informatici, è sempre più diffusa la consuetudine dei giudici di
provvedere personalmente alla redazione in via informatica del testo delle minute,
senza fruire dell'opera del cancelliere, anche per velocizzare i tempi di
pubblicazione dei provvedimenti e alleggerire i compiti del sempre più ridotto personale
amministrativo. Occorre però puntualizzare che nei casi in cui la sentenza sia
pubblicata nel suo testo originale redatto a mano dall'estensore, il testo della
sentenza deve rispettare uno standard minimo di oggettiva comprensibilità al di
sotto del quale essa non è riconducibile neppure alla nozione di documento,
composto degli elementi di cui all'art. 132 c.p.c., né può assolvere nella sua
materialità alla funzione di veicolare e far conoscere i fatti sottoposti
all'attenzione del giudice e le ragioni della decisione. Se il documento
contenente la sentenza non è pienamente leggibile con esito obiettivo, ma sia
di difficile leggibilità , tanto da dar luogo nella sua dimensione testuale ad
una laboriosa opera di interpretazione con esito incerto, ovvero potenzialmente
difforme da lettore a lettore, in cui ciascuno che si trova ad esaminare il documento
può attribuirgli, a causa della scarsa decifrabilità della grafia
dell'estensore, un testo diverso rispetto a quanto percepito dagli altri lettori,
esso viene meno alla sua funzione essenziale di documento recante l'estensione
della motivazione e quindi della decisione del giudice. Si ha in questo caso
cioè un vera e propria mancanza grafica del documento-motivazione, che diviene
pertanto assolutamente inidoneo ad assolvere la sua funzione essenziale,
consistente nell'esteriorizzazione del contenuto della decisione ovvero una mancanza
grafica della motivazione che impedisce radicalmente al giudice, alle parti e
ai terzi di leggerlo, di apprezzarlo e comprenderlo nella sua estensione
letterale per poi valutarlo nei suoi contenuti.
Deve quindi affermarsi che la
motivazione della sentenza è mancante non solo quando essa sia stata
materialmente omessa, e non solo quando il testo della sentenza, scritto a mano,
è assolutamente indecifrabile, ma anche quando la scarsa leggibilità di essa
renda necessario un processo interpretativo del testo con esito incerto, tanto
da prestarsi ad equivoci o anche a manipolazioni delle parti che possono in tal
modo attribuire alla sentenza contenuti diversi. Ai fini della validità del
documento motivazione non deve essere richiesto né alle parti né al giudice un
lavorio interpretativo sul testo del documento che vada al di là dell'impegno richiesto
dalla lettura: il testo è il contenente e deve essere univocamente apprezzabile
da tutti i suoi fruitori per garantire che l'analisi di esso non esuli dal suo
campo destinato, che è quella della validità delle argomentazioni giuridiche in
esso contenute, e non quella della interpretazione del dato testuale.
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