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Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024
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INCAPACITA' A TESTIMONIARE DEL LAVORATORE - Nelle cause concernenti il pagamento di contributi previdenziali (Cassazione Sezione Lavoro n. 1256 del 25 gennaio 2016, Pres. Roselli, Rel. Ghinoy).
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La giurisprudenza maggioritaria
della Suprema Corte ritiene che nel giudizio tra datore di lavoro ed istituti
previdenziali o assistenziali avente ad oggetto il pagamento di contributi,
qualora sorga contestazione sull'esistenza del rapporto di lavoro subordinato,
con conseguente necessità di preliminare accertamento di detto rapporto quale
presupposto dell'obbligo contributivo, la posizione che il lavoratore assume in
detto giudizio determina la sua incapacità a testimoniare, ma ciò non esclude
che il giudice possa, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 421 cod.
proc. civ., interrogarlo liberamente sui fatti di causa. Nella sentenza n. 3051
del 08/02/2011 la Corte, in relazione ad una fattispecie in cui il lavoratore
aveva già transatto la propria lite col datore di lavoro, ha anche affermato
che nel giudizio tra l'ente previdenziale ed il datore di lavoro, avente ad
oggetto il pagamento di contributi previdenziali che si assumono evasi, non è
incapace a testimoniare il lavoratore i cui contributi non siano stati versati,
in assenza di un interesse giuridico attuale e concreto che legittimi il
lavoratore-teste ad intervenire in giudizio, non essendo configurabile
l'incapacità a testimoniare che l'art. 246 cod. proc. civ. ricollega non solo
alla posizione di parte formale o sostanziale del giudizio, ma anche alla
titolarità di situazione giuridica dipendente da quella dedotta in giudizio da
altro soggetto.
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