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Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024
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PUO' RIENTRARE NEL DIRITTO DI SATIRA L'IDENTIFICAZIONE DI UNA PERSONA CON UN ESCREMENTO - Esasperazione grottesca ed iperbolica (Cassazione Sezione Terza Civile n. 6787 del 7 aprile 2016, Pres. Salmè, Rel. De Stefano).
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Il diritto di satira, a
differenza da quello di cronaca, è sottratto al parametro della verità del
fatto, in quanto esprime, mediante il paradosso e la metafora surreale, un
giudizio ironico su un fatto, purché il fatto sia espresso in modo apertamente
difforme dalla realtà, tanto da potersene apprezzare subito l'inverosimiglianza
e il carattere iperbolico: altrimenti, nemmeno la satira sfugge al limite della
correttezza e della continenza delle espressioni o delle immagini utilizzate,
rappresentando comunque una forma di critica caratterizzata dal carattere
corrosivo dei particolari mezzi espressivi (Cass. 19 agosto 2015, n. 16899, ove
richiami a Cass. 4 settembre 2012, n. 14822 ed a Cass. nn. 28411/08 e
23314/07). Beninteso, nessuna scriminante può ammettersi allorché la satira diventa
forma pura di dileggio, disprezzo, distruzione della dignità della persona
(Cass. 24 marzo 2015, n. 5851), ovvero quando comporta l'impiego di espressioni
gratuite, volgari, umilianti o dileggianti, non necessarie all'esercizio del
diritto (Cass. 11 settembre 2014, n. 19178), comportanti accostamenti volgari o
ripugnanti o tali da comportare la deformazione dell'immagine pubblica del
soggetto bersaglio e da suscitare il disprezzo della persona o il ludibrio
della sua immagine pubblica. Non è censurabile in sede di legittimità, a
maggior ragione dopo la riforma introdotta con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83,
conv. con modif. dalla I. 7 agosto 2012, n. 134, la valutazione del giudice del merito sul legittimo esercizio del diritto
di satira in caso di impiego di un detto popolare che comporti il rischio di
identificazione di una persona con un escremento, se contestualizzata e
riconosciuta sorretta dall'intento di esasperazione grottesca od iperbolica
dell'impraticabilità di un ipotizzato paragone della condotta da quella persona
tenuta, pubblicamente ammessa o riconosciuta, ad altra vicenda storica.
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