Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Informazione e comunicazione

PERCHE' L'INDAGINE STORICA ASSUMA CARATTERE SCIENTIFICO E' NECESSARIO CHE LE FONTI SIANO ESATTAMENTE INDIVIDUATE E RISCONTRABILI - Completezza e affidabilità dei dati (Cassazione Sezione Terza Civile n. 6784 del 7 aprile 2016, Pres. Salmè, Rel. De Stefano).

L'espressione di un giudizio di critica storica esige la ricorrenza di un metodo scientifico d'indagine, mediante l'accurata, se non esaustiva, raccolta del materiale utilizzabile e lo studio delle fonti dalle quali esso è stato prelevato, la correttezza od appropriatezza di linguaggio, l'esclusione di attacchi personali o polemici: affinché l'indagine storica assuma il carattere scientifico è necessario, tra l'altro, che le fonti siano esattamente individuate, che esse siano varie, che esse siano interpellabili o riscontrabili, che il fenomeno che si vuole studiare sia ampio e riguardato sotto le più varie sfaccettature e, in sostanza, che la ricerca, la raccolta e la selezione del materiale da sottoporre a giudizio, sia la più completa possibile. Ed è necessario che le conclusioni storiche siano fondate su accadimenti dimostrati o almeno dimostrabili, tanto più rigorosamente quanto più moralmente squalificante sia il giudizio espresso. In altri termini, nella ricostruzione "storica" la "verità" o la ragionevole e probabile verosimiglianza, se scrimina in relazione all'obiettivo carattere diffamatorio del risultato dell'indagine, pretende una più attenta denunzia e una più accurata verifica delle fonti; è perciò lo stesso uso di una "fonte" singola o di fonti parziali, come "notizia" o fatto o perfino mera voce corrente, che, non rispondendo più ad alcun bisogno o interesse attuale, non può ritenersi consentito o comunque sufficiente a scriminare la ricostruzione obiettivamente diffamatoria. E, se è vero che per nessuna "storia" raccontata può richiedersi che sia del tutto imparziale perché anche la semplice connessione dei dati è operazione eminentemente soggettiva, comunque requisito minimo di un resoconto "storico", non soggetto all'impellenza della cronaca, è tuttavia la completezza e l'affidabilità dei dati che lo compongono e su cui esso si regge: affidabilità, con tutta evidenza, commisurata alla riscontrabilità obiettiva delle fonti utilizzate.

Non può riconoscersi l'esimente del diritto di critica storica se la ricostruzione dei fatti contrastante con quella ufficialmente riconosciuta (nella specie, quale motivazione di una decorazione al valor militare) si fondi su fonti anonime o non riscontrabili o su voci correnti.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it