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Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024
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PERCHE' L'INDAGINE STORICA ASSUMA CARATTERE SCIENTIFICO E' NECESSARIO CHE LE FONTI SIANO ESATTAMENTE INDIVIDUATE E RISCONTRABILI - Completezza e affidabilità dei dati (Cassazione Sezione Terza Civile n. 6784 del 7 aprile 2016, Pres. Salmè, Rel. De Stefano).
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L'espressione di un giudizio di critica
storica esige la ricorrenza di un metodo scientifico d'indagine, mediante l'accurata,
se non esaustiva, raccolta del materiale utilizzabile e lo studio delle fonti
dalle quali esso è stato prelevato, la correttezza od appropriatezza di
linguaggio, l'esclusione di attacchi personali o polemici: affinché l'indagine
storica assuma il carattere scientifico è necessario, tra l'altro, che le fonti
siano esattamente individuate, che esse siano varie, che esse siano
interpellabili o riscontrabili, che il fenomeno che si vuole studiare sia ampio
e riguardato sotto le più varie sfaccettature e, in sostanza, che la ricerca,
la raccolta e la selezione del materiale da sottoporre a giudizio, sia la più
completa possibile. Ed è necessario che le conclusioni storiche siano fondate
su accadimenti dimostrati o almeno dimostrabili, tanto più rigorosamente quanto
più moralmente squalificante sia il giudizio espresso. In altri termini, nella ricostruzione "storica" la "verità"
o la ragionevole e probabile verosimiglianza, se scrimina in relazione all'obiettivo
carattere diffamatorio del risultato dell'indagine, pretende una più attenta
denunzia e una più accurata verifica delle fonti; è perciò lo stesso uso di una
"fonte" singola o di fonti parziali, come "notizia" o fatto o perfino mera voce
corrente, che, non rispondendo più ad alcun bisogno o interesse attuale, non
può ritenersi consentito o comunque sufficiente a scriminare la ricostruzione
obiettivamente diffamatoria. E, se è vero che per nessuna "storia" raccontata
può richiedersi che sia del tutto imparziale perché anche la semplice
connessione dei dati è operazione eminentemente soggettiva, comunque requisito
minimo di un resoconto "storico", non soggetto all'impellenza della cronaca, è
tuttavia la completezza e l'affidabilità dei dati che lo compongono e su cui esso si regge: affidabilità, con tutta
evidenza, commisurata alla riscontrabilità obiettiva delle fonti utilizzate.
Non può
riconoscersi l'esimente del diritto di critica storica se la ricostruzione dei
fatti contrastante con quella ufficialmente riconosciuta (nella specie, quale
motivazione di una decorazione al valor militare) si fondi su fonti anonime o
non riscontrabili o su voci correnti.
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