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Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024
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LA SENTENZA PENALE DI ASSOLUZIONE DERIVANTE DA DUBBIO NON HA EFFETTO VINCOLANTE NEL GIUDIZIO CIVILE - Artt. 652, 654 cod. proc. pen. (Cassazione Sezione Lavoro n. 7686 del 18 aprile 2016, Pres. Macioce, Rel. Balestrieri).
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Seppure è vero che in tema di
rapporto tra giudizio penale e giudizio civile - come disciplinato dal vigente
codice di procedura penale del 1988 (ai sensi degli artt. 652 e 654), a
differenza di quello previgente (art. 25) - l'azione civile per danni o il
licenziamento per gli identici fatti oggetto di indagine in sede penale, sono
preclusi dal giudicato penale, laddove si controverta intorno ad un diritto il
cui riconoscimento dipende dai medesimi fatti accertati in sede penale, ciò
tuttavia vale alla condizione che in
tale sede vi sia stato un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza
o del fatto o della partecipazione dell'imputato.
La Suprema Corte ha infatti sul
punto costantemente affermato che ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del
giudizio civile di danni) e dell'art. 654 (nell'ambito di altri giudizi civili)
cod. proc. pen., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio
civile solo ove contenga un effettivo e specifico accertamento circa
l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche
nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento
dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto
o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata
pronunziata a norma dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., come nel
caso oggi in esame, essendo in tale ipotesi necessario procedere ad un autonomo
accertamento dei fatti. Anche in caso di intervenuta costituzione di parte
civile, l'efficacia vincolante della sentenza penale nel processo civile
riguarda esclusivamente l'accertamento (positivo o negativo) in ordine ai fatti
oggetto di quel giudizio, con la conseguenza che, una volta che il suddetto
accertamento non si sia reso possibile per insufficienza probatoria, la
sentenza penale di assoluzione derivante da dubbio sulla sussistenza di uno
degli elementi (materiale o psicologico) integratori del fatto, non è vincolante.
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