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Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024
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I COMPENSI PERCEPITI DAL LICENZIATO LAVORANDO PRESSO TERZI DURANTE IL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE NON VANNO DEDOTTI DAL RISARCIMENTO DEL DANNO LIQUIDATO CON LA SENTENZA - Se si tratta di attività compatibili con il rapporto interrotto (Cassazione Sezione Lavoro n. 7685 del 18 aprile 2016, Pres. Macioce, Rel. Balestrieri).
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Il principio della "compensatio lucri cum damno" trova
applicazione solo quando il lucro sia conseguenza immediata e diretta dello
stesso fatto illecito che ha prodotto il danno, non potendo il lucro
compensarsi con il danno se trae la sua fonte da titolo diverso (Cass. n.
12248/13, Cass. n.4146/11, Cass. n. 4950\2010, Cass. n. 18837/10, Cass. n.7453/2010).
Ne deriva che in tema di licenziamento individuale, il compenso per lavoro
subordinato o autonomo - che il lavoratore percepisca durante il periodo
intercorrente tra il proprio licenziamento e la sentenza di annullamento
relativa (cosiddetto periodo intermedio) - non comporta la riduzione
corrispondente (sia pure limitatamente alla parte che eccede le cinque
mensilità di retribuzione globale) del risarcimento del danno da licenziamento
illegittimo, se, e nei limiti in cui, quel lavoro risulti, comunque,
compatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione lavorativa
sospesa a seguito del licenziamento. Inversamente può affermarsi che ogni volta
che si affermi il diritto al ripristino del rapporto di lavoro, al lavoratore
spetta un risarcimento commisurato alle retribuzioni non percepite, ma dal
suddetto importo sono deducibili i ricavi che sarebbero stati incompatibili con
la prosecuzione della prestazione lavorativa e resi possibili, quindi, solo
dalla sua interruzione.
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