Legge e giustizia: marted́ 16 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

NEL PROCESSO DEL LAVORO LA TARDIVITA' DI DOMANDE ED ECCEZIONI NON PUO' ESSERE SANATA - Con l'accettazione del contraddittorio (Cassazione Sezione Lavoro n. 7684 del 18 aprile 2016, Pres. Macioce, Rel. Torrice).

Nel rito del lavoro le disposizioni dell'art. 414 c.p.c. (circa l'onere dell'attore di esporre nel ricorso introduttivo i fatti e gli elementi di diritto su cui di fonda la domanda) e dell'art. 416 (circa l'onere del convenuto di indicare, con la memoria difensiva depositata all'atto della costituzione, le eccezioni, processuali e di merito, non rilevabili di ufficio e di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore) trascendono, essendo dirette ad una sollecita definizione del processo, l'interesse privato delle parti; pertanto la tardività delle nuove domande ed eccezioni non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte.


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