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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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NEL PROCESSO DEL LAVORO LA TARDIVITA' DI DOMANDE ED ECCEZIONI NON PUO' ESSERE SANATA - Con l'accettazione del contraddittorio (Cassazione Sezione Lavoro n. 7684 del 18 aprile 2016, Pres. Macioce, Rel. Torrice).
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Nel
rito del lavoro le disposizioni dell'art. 414 c.p.c. (circa l'onere dell'attore
di esporre nel ricorso introduttivo i fatti e gli elementi di diritto su cui di
fonda la domanda) e dell'art. 416 (circa l'onere del convenuto di indicare, con
la memoria difensiva depositata all'atto della costituzione, le eccezioni, processuali
e di merito, non rilevabili di ufficio e di prendere posizione in maniera
precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati
dall'attore) trascendono, essendo dirette ad una sollecita definizione del
processo, l'interesse privato delle parti; pertanto la tardività delle nuove
domande ed eccezioni non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio
ad opera della controparte.
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