Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

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RISARCIBILITA' DEL DANNO DI IMMAGINE - Lesione di un diritto fondamentale (Cassazione Sezione Prima Civile n. 8397 del 27 aprile 2016, Pres. Forte, Rel. Terrusi).

Fra i diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione rientra l'immagine. Per cui quando si verifichi la lesione dell'immagine con pubbliche affermazioni diffamatorie è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi e se dimostrato, soprattutto il danno non patrimoniale costituito - come danno conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali essa abbia a interagire.

La diffamazione postula una liquidazione del danno non patrimoniale necessariamente operata con criteri equitativi, il ricorso ai quali è insito nella natura stessa del danno e nella funzione del risarcimento, realizzato mediante la dazione di una somma di denaro compensativa di un pregiudizio di tipo non economico.

 


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