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Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024
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RISARCIBILITA' DEL DANNO DI IMMAGINE - Lesione di un diritto fondamentale (Cassazione Sezione Prima Civile n. 8397 del 27 aprile 2016, Pres. Forte, Rel. Terrusi).
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Fra i diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla
Costituzione rientra l'immagine. Per cui quando si verifichi la lesione
dell'immagine con pubbliche affermazioni diffamatorie è risarcibile,
oltre al danno patrimoniale, se verificatosi e se dimostrato, soprattutto il
danno non patrimoniale costituito - come danno conseguenza - dalla diminuzione
della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di
settori o categorie di essi con le quali essa abbia a interagire.
La
diffamazione postula una liquidazione del danno non patrimoniale
necessariamente operata con criteri equitativi, il ricorso ai quali è insito
nella natura stessa del danno e nella funzione del risarcimento, realizzato
mediante la dazione di una somma di denaro compensativa di un pregiudizio di
tipo non economico.
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