Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA A SEGUITO DEL MANCATO PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - Non sono incompatibili con un periodo di preavviso, richiesto dalle regole di correttezza e dal dovere di solidarietà - (Cassazione Sezione Lavoro n. 5146 del 23 maggio 1998, Pres. Lanni, Rel. Castiglione).

Il dott. P.O. dipendente della Casa di Cura San Giacomo S.r.l. di Ponte dell’Olio con qualifica di aiuto responsabile del raggruppamento chirurgico a tempo pieno, non essendogli stata corrisposta la retribuzione ha comunicato alla datrice di lavoro, con lettera del 29 maggio 1993, le sue dimissioni con effetto dal 15 giugno successivo. Quindi egli si è rivolto al Pretore di Piacenza chiedendo la condanna della Casa di Cura al pagamento non solo della retribuzione non corrispostagli, ma anche dell’indennità sostitutiva del preavviso, essendo le dimissioni avvenute per giusta causa. Il Pretore ha accolto la domanda e la sua decisione è stata confermata in grado di appello dal Tribunale di Piacenza. I giudici di merito hanno tra l’altro ritenuto che il mancato pagamento della retribuzione costituisse inadempienza talmente grave da giustificare il recesso in tronco da parte del lavoratore, con conseguente suo diritto a percepire l’importo corrispondente all’indennità sostitutiva del preavviso. L’azienda è ricorsa in Cassazione, sostenendo che il medico aveva tenuto un comportamento incompatibile con le dimissioni per giusta causa in quanto non aveva cessato di prestare l’attività lavorativa all’atto della comunicazione del recesso, ma aveva continuato a svolgere la sua opera nei successivi 15 giorni. Da tale comportamento, secondo la datrice di lavoro, si doveva desumere l’inesistenza della giusta causa, ossia di ragioni tali da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 5146 del 23 maggio 1998, Pres. Lanni, Rel. Castiglione) ha rigettato il ricorso, affermando che la decisione del Tribunale è conforme ad un codificato principio, che nell’esecuzione di obbligazioni contrattuali, impone alle parti l’obbligo della correttezza (articoli 1175, 1374, 1375 ed altri del codice civile); questo obbligo, del resto - ha osservato la Corte - è confortato dal più ampio precetto costituzionale (art. 2 Cost.), che richiede il rispetto dell’inderogabile dovere di solidarietà sociale, il quale esige attuazione piena, nei limiti di compatibilità con altri valori di pari grado e dignità. Ciò comporta che diritti ed obblighi, seppure specificamente regolati dalle norme che li prevedono, non possono mai prescindere dall'osservanza del principio di buona fede, operante all’interno delle posizioni soggettive, non potendo l'autore di un comportamento scorretto trarre da esso utilità con altrui danno. In tale ottica - ha concluso la Corte - deve essere valutato il comportamento del dott. P. che appare completamente conformato a correttezza e buona fede, dal momento che - in considerazione della sua particolare posizione all'interno della Casa di Cura S. Giacomo (responsabile del raggruppamento chirurgia) - egli non avrebbe di certo potuto (e dovuto) cessare immediatamente le sue prestazioni.


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