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Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024
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IL LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL COMPORTO E' ASSIMILABILE A QUELLO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - Non si tratta di un provvedimento disciplinare (Cassazione Sezione Lavoro n. 8707 del 3 maggio 2016, Pres. Roselli, Rel. De Gregorio).
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Il
recesso per superamento del periodo di comporto è assimilabile, non al
licenziamento disciplinare, ma a quello per giustificato motivo oggettivo. Solo
impropriamente, riguardo ad esso, si può parlare di contestazione delle
assenze, non essendo necessaria la completa e minuta descrizione delle
circostanze di fatto relative alla causale e trattandosi di eventi, l' assenza
per malattia, di cui il lavoratore ha conoscenza diretta. Ne consegue che il
datore di lavoro non deve indicare i singoli giorni di assenza, potendosi
ritenere sufficienti indicazioni più complessive, idonee ad evidenziare un
superamento del periodo di comporto in relazione alla disciplina contrattuale
applicabile, come l'indicazione del numero totale delle assenze verificatesi in
un determinato periodo, fermo poi restando l'onere, nell'eventuale sede giudiziaria,
di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato.
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