Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL COMPORTO E' ASSIMILABILE A QUELLO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - Non si tratta di un provvedimento disciplinare (Cassazione Sezione Lavoro n. 8707 del 3 maggio 2016, Pres. Roselli, Rel. De Gregorio).

Il recesso per superamento del periodo di comporto è assimilabile, non al licenziamento disciplinare, ma a quello per giustificato motivo oggettivo. Solo impropriamente, riguardo ad esso, si può parlare di contestazione delle assenze, non essendo necessaria la completa e minuta descrizione delle circostanze di fatto relative alla causale e trattandosi di eventi, l' assenza per malattia, di cui il lavoratore ha conoscenza diretta. Ne consegue che il datore di lavoro non deve indicare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, idonee ad evidenziare un superamento del periodo di comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, come l'indicazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo poi restando l'onere, nell'eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato.


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