Legge e giustizia: marted́ 16 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LA DETERMINAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO AVVIENE CON CRITERI DIVERSI IN SEDE CIVILISTICA E PREVIDENZIALE - Le tabelle (Cassazione Sezione Lavoro n. 8243 del 26 aprile 2016, Pres. Bronzini, Rel. Riverso).

La determinazione del danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non si effettua con i medesimi criteri validi in sede civilistica atteso che in sede previdenziale vanno osservate obbligatoriamente le tabelle delle invalidità ("Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti") di cui al DM 12.7.2000, e successivi aggiornamenti, ai sensi dell'art.13 digs. n. 38/2000; mentre ai fini civilistici si utilizzano baremes facoltativi, secondo tabelle elaborate dalla comunità scientifica.


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