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Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024
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IL CONTRATTO COLLETTIVO DI SETTORE RAPPRESENTA IL PIU' ADEGUATO STRUMENTO PER DETERMINARE IL CONTENUTO DEL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - Con esclusione dei compensi aggiuntivi (Cassazione Sezione Lavoro n. 10014 del 16 maggio 2016 Pres. Nobile, Rel. Lorito).
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In tema di adeguamento della
retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice, anche se il datore di
lavoro non aderisca ad alcuna delle organizzazioni sindacali che lo hanno
sottoscritto, può assumere a parametro il contratto collettivo di settore, con
riferimento limitato ai soli titoli previsti dal CCNL che integrano il concetto
di giusta retribuzione, costituita dai minimi retributivi stabiliti per
ciascuna qualifica dalla contrattazione collettiva, e con esclusione dei
compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità ulteriori
rispetto alla tredicesima". (vedi ex aliis, Cass. 4/12/2013
n.27138, Cass. 4/6/2008 n.14791). Il contratto collettivo di settore,
rappresenta, infatti, il più adeguato strumento per determinare il contenuto
del diritto alla retribuzione, anche se limitatamente ai titoli contrattuali
che costituiscono espressione, per loro natura, della giusta retribuzione, con
esclusione, quindi, dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle
mensilità aggiuntive oltre la tredicesima (Cass. 18/3/2004 n.5519). Si tratta
di principi con i quali questa Corte ha definito con continuità la disciplina
delle fattispecie in cui non rinvenga applicazione diretta del c.c.n.l. di
settore e sia d'uopo il ricorso ai parametri della retribuzione adeguata
secondo i canoni di rango costituzionale, e dai quali non vi sono motivi per
discostarsi.
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