Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL CONTRATTO COLLETTIVO DI SETTORE RAPPRESENTA IL PIU' ADEGUATO STRUMENTO PER DETERMINARE IL CONTENUTO DEL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - Con esclusione dei compensi aggiuntivi (Cassazione Sezione Lavoro n. 10014 del 16 maggio 2016 Pres. Nobile, Rel. Lorito).

In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice, anche se il datore di lavoro non aderisca ad alcuna delle organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, può assumere a parametro il contratto collettivo di settore, con riferimento limitato ai soli titoli previsti dal CCNL che integrano il concetto di giusta retribuzione, costituita dai minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione collettiva, e con esclusione dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima". (vedi ex aliis, Cass. 4/12/2013 n.27138, Cass. 4/6/2008 n.14791). Il contratto collettivo di settore, rappresenta, infatti, il più adeguato strumento per determinare il contenuto del diritto alla retribuzione, anche se limitatamente ai titoli contrattuali che costituiscono espressione, per loro natura, della giusta retribuzione, con esclusione, quindi, dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità aggiuntive oltre la tredicesima (Cass. 18/3/2004 n.5519). Si tratta di principi con i quali questa Corte ha definito con continuità la disciplina delle fattispecie in cui non rinvenga applicazione diretta del c.c.n.l. di settore e sia d'uopo il ricorso ai parametri della retribuzione adeguata secondo i canoni di rango costituzionale, e dai quali non vi sono motivi per discostarsi.


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