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Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024
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L'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO MEDIANTE STUDIO DI SETTORE DEVE AVVENIRE IN CONTRADDITTORIO CON IL CONTRIBUENTE - Onere della prova (Cassazione Sezione Lavoro n. 9207 del 6 maggio 2016 Pres. Di Iasi, Rel. Iannello).
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La
procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei
parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni
semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata
dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé
considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della
normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare
obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In
tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di
mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano
l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati
gli standards o la specifica realtà dell'attività economica nel
periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non
può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la
dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e
con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal
contribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona
l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente
valutare tanto l'applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi
dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al
riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento
amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a
presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio
in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le
conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare
l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli standards, dando
conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente,
nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro
probatorio, la mancata risposta all'invito.
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