Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL LAVORATORE CHE, SENZA AVERNE I REQUISITI, SI DIMETTA PER ANDARE IN PENSIONE SULLA BASE DI ERRONEE INFORMAZIONI FORNITEGLI DALL'INPS HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - Tutela dell'affidamento (Cassazione Sezione Lavoro n. 8604 del 2 maggio 2016, Pres. Venuti, Rel. Doronzo).

La Corte di Appello di Torino, con sentenza depositata in data 10/12/2009, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda proposta da Franco Gastaldi, avente ad oggetto la condanna dell'Inps al risarcimento del danno derivatogli dalla mancata percezione del trattamento pensionistico per il periodo dall'aprile 2006 all'ottobre 2007, in conseguenza dell'erronea comunicazione della sua situazione contributiva da parte dell'Istituto circa il numero dei contributi accreditatigli. La Corte del merito, a fondamento della sua decisione, ha posto la considerazione che il prospetto contributivo, sul quale l'assicurato aveva fatto affidamento per ritenere perfezionati i requisiti contributivi necessari per la pensione, non aveva valore certificativo ai sensi dell'art. 54 della legge n. 88/1989, trattandosi di una semplice "videata di computer, senza alcuna sottoscrizione da parte del funzionario responsabile, senza riferimento alla legge n. 88/1989", priva di indicazioni circa la data alla quale, con quel numero di contributi settimanali, il ricorrente avrebbe maturato il diritto alla pensione di anzianità. Aggiunge inoltre che l'estratto conto risale al novembre 2001, laddove la domanda di pensione era stata presentata nel 2006, sicché, in considerazione del lungo arco temporale, il lavoratore "ben avrebbe fatto a richiedere un nuovo estratto contributivo con requisiti certificativi" prima di accettare la risoluzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione.

La Suprema Corte con sentenza n. 8604 del 2 maggio 2016 (Pres.Venuti, Rel. Doronzo) ha accolto il ricorso. Questa Corte - ha ricordato la Cassazione - ha avuto modo di esaminare il caso di lavoratori che avevano rassegnato le dimissioni sul presupposto, poi rivelatosi errato, di avere maturato i requisiti di anzianità necessari per beneficiare della pensione, dopo avere esaminato gli estratti conto provenienti dall'INPS attestanti il raggiungimento di un numero di contributi utile a tal fine. In tali casi, ha affermato che il lavoratore indotto alle dimissioni da colpevole comportamento dell'INPS ha diritto al risarcimento del danno in un importo commisurabile a quello delle retribuzioni perdute fra la data della cessazione del rapporto di lavoro e quella dell'effettivo conseguimento della detta pensione, in forza del completamento del periodo di contribuzione a tal fine necessario, ottenuto col versamento di contributi volontari, da sommarsi a quelli obbligatori anteriormente accreditati (ex plurimis, Cass., 10 novembre 2008, n. 26925, in cui si è statuito che, in caso di erronea comunicazione al lavoratore, da parte dell'Inps, della posizione contributiva utile al pensionamento, l'ente risponde del danno derivatone per inadempimento contrattuale, salvo che provi l'estraneità della causa dell'errore alla sua sfera di controllo e l'inevitabilità del fatto impeditivo nonostante l'applicazione della normale diligenza; Cass. 24 aprile 2004, n. 7859; Cass., 24 gennaio 2003, n. 1104). Si è in particolare evidenziato l'obbligo che fa carico all'Istituto, ai sensi della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 54, di comunicare all'assicurato che ne faccia richiesta, i dati relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica ("è fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica"; l'ultimo periodo di questa norma dispone che: "La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta").  Si è poi qualificata la responsabilità dell'Ente come contrattuale, in quanto si tratta di obbligazione di origine legale attinente ad un rapporto intercorrente tra due parti, con la conseguente applicabilità dell'art. 1218 cod.civ. Questa norma pone espressamente a carico del debitore la prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, prova che esige la dimostrazione dello specifico impedimento che ha reso impossibile la prestazione (Cass. 19 febbraio 2004, n. 3294). Ne deriva che, nell'ipotesi in cui l'INPS abbia comunicato all'assicurato una indicazione erronea del numero dei contributi versati, il danneggiato non ha l'onere di provare la colpa o il dolo dell'autore dell'illecito.

Deve tuttavia osservarsi che, al di là della specifica richiesta dell'interessato diretta ad ottenere la certificazione dell'Istituto, e dunque della diretta applicabilità al caso di specie della legge n. 88 del 1989, art. 54, l'affidamento di un iscritto all'ente previdenziale pubblico merita comunque tutela. L'art. 54 della legge n. 88/89 opera sull'esclusivo versante del potere certificativo riconosciuto all'Istituto previdenziale e sul conseguente valore probante del certificato rilasciato nell'esercizio di siffatto potere, mentre nella specie viene in evidenza l'esercizio dei poteri autoritativi dell'INPS e la connessa attendibilità delle informazioni fornite e l'affidamento che su di esse il cittadino ripone proprio perché provenienti dal soggetto pubblico cui è demandata la fondamentale funzione di assicurare la realizzazione della tutela previdenziale ed assistenziale costituzionalmente garantita come un diritto fondamentale della persona (in tal senso, Cass., 8 settembre 2015, n. 17773, non massimata). Il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino - ha affermato la Corte - è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni limitandone l'attività legislativa e amministrativa (v., per recenti applicazioni in materia tributaria, Cass. 17 aprile 2013, n. 9308; v. pure Cass., 1 marzo 2012, n. 3195). Esso trova la sua base costituzionale nel principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge (art. 3 Cost.).  In particolare, la pubblica amministrazione è gravata - anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (Cass., 10 dicembre 2002, n. 17576) - dell'obbligo di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi indisponibili, fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative. Informazioni di tale natura devono ritenersi non conformi a correttezza, in quanto rese da enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, nonché incidenti su interessi al conseguimento e godimento di beni essenziali della vita, come quelli garantiti dall'art. 38 Cost..

Tale situazione ricorre in qualunque ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione fornisce notizie o comunicazioni errate relative alla posizione di un amministrato e, dunque, pure nel caso che, sebbene non sia richiesta (e rilasciata) una vera propria certificazione L. n. 88 del 1989, ex art. 47, informazioni relative alla posizione di un assicurato siano contenute in un altro documento rilasciato dalla P.A., quale un estratto conto assicurativo. Né vale ad escludere la responsabilità dell'Istituto la circostanza dell'assenza di sottoscrizione dell'estratto conto, cui fa cenno la sentenza impugnata. Al riguardo è, sufficiente osservare che gli estratti contributivi su moduli a stampa rilasciati dall'INPS sono la riproduzione di un documento elettronico e come tali non abbisognano, per spiegare i loro effetti, di alcuna sottoscrizione, per cui, ancorché privi di firma del funzionario INPS che ne attesti la provenienza, fanno piena prova dei fatti in essi rappresentati, ossia della corrispondenza tra i dati ivi riportati e le registrazioni risultanti dagli archivi elettronici (cfr. Cass., 24 marzo 2003, n. 4297). L'assenza di valore certificativo del documento, in quanto non emesso all'esito di un procedimento amministrativo all'uopo specificamente avviato su richiesta formale dell'interessato, non costituisce dunque causa di esonero dalla responsabilità gravante sull'INPS.


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