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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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E' SOGGETTO ALL'IRAP IL CONTRIBUENTE CHE ABBIA UN'AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - Che superi la soglia dell'impiego di un segretario (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 9451 del 10 maggio 2016, Pres. Cicala, Rel. Greco).
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Con riguardo al presupposto
dell'IRAP, il requisito dell'autonoma
organizzazione - previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre
1997, n. 446 - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile
in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il
contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile
dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative
riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti,
secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per
l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in
modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un
collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
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