Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

È CONFORME ALLA COSTITUZIONE IL DIVIETO DI ORGANIZZAZIONI SINDACALI NELLE FORZE ARMATE - In quanto la loro attività potrebbe risultare non compatibile con i caratteri di coesione interna e neutralità dell’ordinamento militare (Corte Costituzionale n. 449 del 17 dicembre 1999).

Non contrasta con gli articoli 39 (libertà sindacale) e 52 (tutela dei diritti individuali nel servizio militare) il divieto, posto dall’art. 8 L. 11 luglio 1978 n. 382, di costituire organizzazioni sindacali in ambito militare. Se è fuori discussione, infatti, il riconoscimento ai singoli militari dei diritti fondamentali, che loro competono al pari degli altri cittadini della Repubblica, è pur vero che in questa materia non si deve considerare soltanto il rapporto di impiego del militare con la sua amministrazione e, quindi, l’insieme dei diritti e dei doveri che lo contraddistinguono e delle garanzie (anche di ordine giurisdizionale) apprestate dall’ordinamento. Qui rileva nel suo carattere assorbente il servizio, reso in un ambito speciale come quello militare (art. 52, primo e secondo comma, della Costituzione).

La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 8, L. n. 382/78, aprirebbe inevitabilmente la via a organizzazioni la cui attività potrebbe risultare non compatibile con i caratteri di coesione interna e neutralità dell’ordinamento militare. Non è nemmeno ravvisabile una violazione dell’art. 3 Cost. (principio di eguaglianza) sotto il profilo della disparità di trattamento fra gli appartenenti alle Forze armate e quelli della Polizia di Stato, ai quali il legislatore ha invero riconosciuto, per quanto entro precisi limiti, la libertà sindacale, escludendo non solo il diritto di sciopero, bensì anche le azioni che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o le attività di polizia giudiziaria (artt. 82, 83, 84 della legge n. 121 del 1981). Infatti in questo settore legislatore ha sì riconosciuto una circoscritta libertà sindacale, ma ciò ha disposto contestualmente alla smilitarizzazione del corpo di polizia, il quale ha, oggi, caratteristiche che lo differenziano nettamente dalle Forze Armate. Non può quindi invocarsi la comparazione con la Polizia di Stato per la diversità delle situazioni poste a confronto. Pertanto deve dichiararsi non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 39 e 52, terzo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, IV sezione, con ordinanza del 2 giugno 1998.


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