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Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024
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L'IMMEDIATEZZA DELLA COMUNICAZIONE DEL LICENZIAMENTO E' ELEMENTO COSTITUTIVO DEL RECESSO - Art. 2119 c.c. (Cassazione Sezione Lavoro n. 9680 dell'11 maggio 2016, Pres. Napoletano, Rel. Tria).
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L'immediatezza
della comunicazione del licenziamento si configura quale elemento costitutivo del
diritto al recesso del datore di lavoro ex art. 2119 c.c., in quanto la non
immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce
ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al
licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione
la condotta del lavoratore. E, pur dovendosi intendere il requisito della
immediatezza in senso relativo - potendo in concreto essere compatibile con un
intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione
dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità
della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso - resta comunque
riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che
in concreto giustifichino o meno il ritardo.
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