Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

L'IMMEDIATEZZA DELLA COMUNICAZIONE DEL LICENZIAMENTO E' ELEMENTO COSTITUTIVO DEL RECESSO - Art. 2119 c.c. (Cassazione Sezione Lavoro n. 9680 dell'11 maggio 2016, Pres. Napoletano, Rel. Tria).

L'immediatezza della comunicazione del licenziamento si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro ex art. 2119 c.c., in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la condotta del lavoratore. E, pur dovendosi intendere il requisito della immediatezza in senso relativo - potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso - resta comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustifichino o meno il ritardo.


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