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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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IN CASO DI CESSIONE DI UN RAMO DI AZIENDA NE VA VERIFICATA L'AUTONOMIA FUNZIONALE - Ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c. (Cassazione Sezione Lavoro n. 10243 del 18 maggio 2016, Pres. Nobile, Rel. Ghinoy).
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Costituisce elemento costitutivo
della cessione di ramo d'azienda prevista dall'art. 2112 c.c., anche nel testo
modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, l' autonomia funzionale del
ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal
complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali
ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza
integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui
risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della
cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che
venga contestualmente stipulato tra le parti. Incombe su chi intende avvalersi
degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c. che costituiscono eccezione al
principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall'art.
1406 c.c., fornire la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che ne
condizionano l'operatività.
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