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Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024
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IL GIUDICE NON DEVE CONFONDERE LE MASSIME DI ESPERIENZA CON LE MERE CONGETTURE - Il controllo della Suprema Corte (Cassazione Sezione Lavoro n. 10054 del 17 maggio 2016, Pres. Nobile, Rel. Manna).
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Alla
Corte Suprema spetta il sindacato sulle massime di esperienza
adottate nella valutazione delle risultanze probatorie, nonché la verifica
sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni
sostenute, senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento, ovvero nella
ripetizione dell'esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti. A sua
volta il controllo in sede di legittimità delle massime di esperienza non può
spingersi fino a sindacarne la scelta, che è compito del giudice di merito, dovendosi
limitare LA Suprema Corte a verificare che egli non abbia confuso con massime
di esperienza quelle che sono, invece, delle mere congetture. Le massime di
esperienza sono definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale,
indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere,
acquisiti con l'esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui
osservazione sono dedotti ed oltre i quali devono valere; tali massime sono adoperabili
come criteri di inferenza, vale a dire come premesse maggiori dei sillogismi
giudiziari. Costituisce, invece, una mera congettura, in quanto tale inidonea
ai fini del sillogismo giudiziario, tanto l'ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile
di verifica empirica, quanto la pretesa regola generale che risulti priva,
però, di qualunque pur minima plausibilità.
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