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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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IN CASSAZIONE NON E' DATO CENSURARE L'INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI SENZA RIPORTARE NEL RICORSO LE NORME CONSIDERATE - Va inoltre depositato il testo integrale del documento (Cassazione Sezione Lavoro n. 10015 del 16 maggio 2016, Pres. Nobile, Rel. Lorito).
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L'onere di depositare i contratti
e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda - imposto, a pena di improcedibilità,
dall'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella nuova formulazione
di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 - non può dirsi soddisfatto con la
trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il
ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendosi
ritenere che la produzione parziale di un documento sia incompatibile con i
principi generali dell'ordinamento e con i criteri di fondo dell'intervento
legislativo di cui al citato d.lgs. n. 40 del 2006, intesi a potenziare la
funzione nomofilattica, della Corte di Cassazione, considerato che la mancanza
del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in
altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per
l'interpretazione esaustiva della questione che interessa. Detto onere può
dunque essere adempiuto, in base al principio di strumentalità delle forme
processuali - nel rispetto del principio di cui all'art. 111 Cost., letto in
coerenza con l'art. 6 della CEDU, in funzione dello scopo di conseguire una
decisione di merito in tempi ragionevoli - anche mediante la riproduzione, nel
corpo dell'atto d'impugnazione, della sola norma contrattuale collettiva sulla
quale si basano principalmente le doglianze, purché il testo integrale del
contratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio,
risultando forniti in tal modo alla S.C. tutti gli elementi per verificare
l'esattezza dell'interpretazione offerta dal giudice di merito (vedi Cass.
7-7-2014 n.15437, Cass. S.U. 7-11-2013 n. 25038). In altri termini, il
ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell'omessa o erronea
valutazione di un documento ovvero di una disposizione contrattuale collettiva
da parte del giudice di merito, ha il duplice onere - imposto dall'art. 366
c.p.c., comma 1, n. 6 - di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il
primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase
processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione;
il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il
contenuto del documento.
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