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Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024
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IL GIUDICE DEVE VALUTARE LE PROVE SECONDO PRUDENTE APPREZZAMENTO - In base all'art. 116 cod. proc. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 10058 del 17 maggio 2016, Pres. Nobile, Rel. Spena).
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Poiché l'art. 116 cod. proc. civ.
prescrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice
deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga
altrimenti, la sua violazione e, quindi, la deduzione in sede di ricorso per
cassazione ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 4 è concepibile solo: a)
se il giudice di merito valuta una determinata prova, per la quale
l'ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione, secondo criterio
diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle altro e diverso
valore (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito
dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza
soggetta ad altra regola (così violando l'articolo 116 oltre che la norma che
presiede alla valutazione- secondo diverso criterio- della prova di cui trattasi).
La circostanza che il giudice, invece, abbia male esercitato il prudente
apprezzamento della prova è censurabile solo ai sensi dell'art. 360 cod. proc.
civ., n. 5.
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