Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

IL GIUDICE DEVE VALUTARE LE PROVE SECONDO PRUDENTE APPREZZAMENTO - In base all'art. 116 cod. proc. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 10058 del 17 maggio 2016, Pres. Nobile, Rel. Spena).

Poiché l'art. 116 cod. proc. civ. prescrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, la sua violazione e, quindi, la deduzione in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 4 è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova, per la quale l'ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione, secondo criterio diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle altro e diverso valore (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola (così violando l'articolo 116 oltre che la norma che presiede alla valutazione- secondo diverso criterio- della prova di cui trattasi). La circostanza che il giudice, invece, abbia male esercitato il prudente apprezzamento della prova è censurabile solo ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5.

 


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