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Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024
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IL PUBBLICO IMPIEGATO, IN CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO HA DIRITTO ANCHE ALLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - In base all'art. 18 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 11868 del 9 giugno 2016, Pres. Macioce, Rel. Di Paolantonio).
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Ai rapporti di lavoro
disciplinati dal d.lgs. 30.3.2001 n. 165, art. 2 (pubblico impiego), non si
applicano le modifiche apportate dalla legge 28.6.2012 n. 92 all'art. 18 della
legge 20.5.1970 n. 300, per cui la tutela del dipendente pubblico in caso di
licenziamento illegittimo intimato in data successiva alla entrata in vigore
della richiamata legge n. 92 del 2012 resta quella prevista dall'art. 18 della
legge n. 300 del 1970 nel testo antecedente alla riforma.
Pertanto anche dopo l'entrata in
vigore della legge Fornero, il pubblico dipendente che subisca un licenziamento
illegittimo per violazione dell'art. 7 St. Lav. ha diritto, oltre che al
risarcimento del danno, alla reintegrazione nel posto di lavoro.
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