Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL PUBBLICO IMPIEGATO, IN CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO HA DIRITTO ANCHE ALLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - In base all'art. 18 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 11868 del 9 giugno 2016, Pres. Macioce, Rel. Di Paolantonio).

Ai rapporti di lavoro disciplinati dal d.lgs. 30.3.2001 n. 165, art. 2 (pubblico impiego), non si applicano le modifiche apportate dalla legge 28.6.2012 n. 92 all'art. 18 della legge 20.5.1970 n. 300, per cui la tutela del dipendente pubblico in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva alla entrata in vigore della richiamata legge n. 92 del 2012 resta quella prevista dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 nel testo antecedente alla riforma.

Pertanto anche dopo l'entrata in vigore della legge Fornero, il pubblico dipendente che subisca un licenziamento illegittimo per violazione dell'art. 7 St. Lav. ha diritto, oltre che al risarcimento del danno, alla reintegrazione nel posto di lavoro.


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