Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

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LE SANZIONI PER L'ABUSO DELLA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - Fattispecie differenti (Cassazione Sezione Lavoro n. 9471 del 10 maggio 2016, Pres. Amoroso, Rel. Cavallaro).

L'abuso della figura della collaborazione coordinata e continuativa ha indotto il legislatore a introdurre con gli artt. 61-69 d.lgs. n. 276/2003 (abrogati dall'art. 52 D.Lgs. n. 81/2015), un apparato sanzionatorio previsto dall'art. 68 il quale ai commi 1-2, disciplina due distinte ipotesi: la prima ricorre allorché un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa venga instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso; la seconda si verifica qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 si è venuto concretamente a configurare come un rapporto di lavoro subordinato. Benché entrambe siano sanzionate con l'applicazione della disciplina propria dei rapporti di lavoro subordinato, si tratta però di fattispecie strutturalmente differenti, giacché nella prima rileva il dato formale della mancanza di uno specifico progetto a fronte di una prestazione lavorativa che, in punto di fatto, rientra nello schema generale del lavoro autonomo (sulla riconducibilità della collaborazione coordinata e continuativa nell'alveo del lavoro autonomo cfr., fra le tante, Cass. n. 6053 del 1986), laddove nella seconda rilevano le modalità di tipo subordinato con cui, nonostante l'esistenza di uno specifico progetto, è stata di fatto resa la prestazione lavorativa. La riprova è che, riferendosi ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instauratisi senza uno specifico progetto, l'art. 69, comma 1, cit., impiega la locuzione "sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto", tipica dei casi di c.d. "conversione" del rapporto ope legis (quali ad es. le fattispecie interpositorie o di illegittima apposizione del termine finale di durata al contratto di lavoro: e trattasi di conclusione avvalorata dalla disciplina transitoria dettata dall'art. 86, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, secondo il quale "Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte ad un progetto o fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento"), mentre con riguardo all'ipotesi che si accerti in fatto che il rapporto sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, il successivo comma 2 stabilisce che "esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti": nonostante il legislatore impieghi la locuzione "si trasforma", è infatti evidente che, in questo secondo caso, si tratta semplicemente di dichiarare giudizialmente ciò che le parti hanno realmente mostrato di volere attraverso il comportamento posteriore alla stipulazione del contratto, come si evince dal riferimento alla "tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti" contenuto nel prosieguo della disposizione in esame.

 


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