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Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024
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LE SANZIONI PER L'ABUSO DELLA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - Fattispecie differenti (Cassazione Sezione Lavoro n. 9471 del 10 maggio 2016, Pres. Amoroso, Rel. Cavallaro).
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L'abuso della figura della
collaborazione coordinata e continuativa ha indotto il legislatore a introdurre
con gli artt. 61-69 d.lgs. n. 276/2003 (abrogati dall'art. 52 D.Lgs. n. 81/2015),
un apparato sanzionatorio previsto dall'art. 68 il quale ai commi 1-2,
disciplina due distinte ipotesi: la prima ricorre allorché un rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa venga instaurato senza
l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso;
la seconda si verifica qualora venga accertato dal giudice che il rapporto
instaurato ai sensi dell'articolo 61 si è venuto concretamente a configurare
come un rapporto di lavoro subordinato. Benché entrambe siano sanzionate con
l'applicazione della disciplina propria dei rapporti di lavoro subordinato, si
tratta però di fattispecie strutturalmente differenti, giacché nella prima
rileva il dato formale della mancanza di uno specifico progetto a fronte di una
prestazione lavorativa che, in punto di fatto, rientra nello schema generale
del lavoro autonomo (sulla riconducibilità della collaborazione coordinata e continuativa
nell'alveo del lavoro autonomo cfr., fra le tante, Cass. n. 6053 del 1986),
laddove nella seconda rilevano le modalità di tipo subordinato con cui,
nonostante l'esistenza di uno specifico progetto, è stata di fatto resa la
prestazione lavorativa. La riprova è che, riferendosi ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa instauratisi senza uno specifico
progetto, l'art. 69, comma 1, cit., impiega la locuzione "sono considerati rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto",
tipica dei casi di c.d. "conversione"
del rapporto ope legis (quali ad es. le fattispecie interpositorie o di
illegittima apposizione del termine finale di durata al contratto di lavoro: e
trattasi di conclusione avvalorata dalla disciplina transitoria dettata
dall'art. 86, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, secondo il quale "Le collaborazioni coordinate e continuative
stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte
ad un progetto o fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e,
in ogni caso, non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente
provvedimento"), mentre con riguardo all'ipotesi che si accerti in
fatto che il rapporto sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato,
il successivo comma 2 stabilisce che "esso
si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia
negoziale di fatto realizzatasi tra le parti": nonostante il
legislatore impieghi la locuzione "si
trasforma", è infatti evidente che, in questo secondo caso, si tratta
semplicemente di dichiarare giudizialmente ciò che le parti hanno realmente
mostrato di volere attraverso il comportamento posteriore alla stipulazione del
contratto, come si evince dal riferimento alla "tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti"
contenuto nel prosieguo della disposizione in esame.
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