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Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024
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IL VIZIO DI OMESSA PRONUNCIA PUO' ESSERE DENUNCIATO IN CASSAZIONE COME NULLITA' DELLA SENTENZA - In base all'art. 360 n. 4 c.p.c. (Cassazione Sezione Lavoro n. 9051 del 5 maggio 2016, Pres. Napoletano, Rel. Riverso).
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Il vizio di omessa pronuncia può
essere dedotto solo ai sensi dell'art. 360 n. 4 ovvero come nullità della
sentenza e non certamente come vizio di motivazione. Infatti (Cass.11801/2013) la
decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo
di censura della sentenza del giudice di primo grado è impugnabile per
cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su di un punto
decisivo della controversia e neppure per motivazione "per relationem" resa in modo
difforme da quello consentito, bensì per omessa pronuncia su un motivo di
gravame; ne consegue che, se il vizio è denunciato ai sensi dell'art. 360, n, 3
o n. 5, cod. proc. civ., anziché dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. in
relazione all'art. 112 dello stesso codice, il ricorso è inammissibile.
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