Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LA PERDITA DI UNA "CHANCE" PRODUCE UN DANNO ATTUALE E RISARCIBILE - Prova presuntiva o calcolo di probabilità (Cassazione Sezione Lavoro n. 9758 del 12 maggio 2016, Pres. Napoletano, Rel. Boghetich).

Nella sfera di tutelabilità delle posizioni soggettive, possono ben essere comprese situazioni caratterizzate dalla potenzialità del pregiudizio, quale la perdita di "chances", poiché ai fini della sussistenza e della determinazione del danno risarcibile, il concetto di perdita di guadagno di cui all'art. 1223 c.c. si riferisce a qualsiasi utilità economicamente valutabile, costituendo un'entità patrimoniale anche una situazione cui è collegato un reddito probabile, (tra le molte sentenze v. Cass. n. 9472/2003, n. 781/1992). La perdita di una "chance" produce un danno attuale e risarcibile, sempre che ne sia provata l'esistenza, anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni.


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