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Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024
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LA PERDITA DI UNA "CHANCE" PRODUCE UN DANNO ATTUALE E RISARCIBILE - Prova presuntiva o calcolo di probabilità (Cassazione Sezione Lavoro n. 9758 del 12 maggio 2016, Pres. Napoletano, Rel. Boghetich).
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Nella sfera di tutelabilità delle
posizioni soggettive, possono ben essere comprese situazioni caratterizzate
dalla potenzialità del pregiudizio, quale la perdita di "chances", poiché ai fini della
sussistenza e della determinazione del danno risarcibile, il concetto di
perdita di guadagno di cui all'art. 1223 c.c. si riferisce a qualsiasi utilità
economicamente valutabile, costituendo un'entità patrimoniale anche una
situazione cui è collegato un reddito probabile, (tra le molte sentenze v.
Cass. n. 9472/2003, n. 781/1992). La perdita di una "chance" produce un danno attuale e risarcibile, sempre che ne
sia provata l'esistenza, anche secondo un calcolo di probabilità o per
presunzioni.
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