Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL DEMANSIONAMENTO DIRETTO AD EVITARE IL LICENZIAMENTO E' POSSIBILE PURCHE' VI SIA UNA CERTA OMOGENEITA' CON I COMPITI SVOLTI IN PRECEDENZA DAL LAVORATORE - Onere della prova (Cassazione Sezione Lavoro n. 9467 del 10 maggio 2016, Pres. Amoroso, Rel. D'Antonio).

Antonietta D. dipendente dell'Albergo Nuovo Rebecchino con mansioni di impiegata amministrativa, è stata licenziata per ragioni organizzative riferite alla soppressione del suo posto di lavoro e all'impossibilità di impiegarla con mansioni di livello adeguate. Ella ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Napoli, che ha rigettato il ricorso. In grado di appello ella ha rilevato che l'azienda nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado aveva affermato di avere nel proprio organico la possibilità di destinare la lavoratrice a mansioni di cameriera. La Corte ha rigettato l'impugnazione. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte napoletana per avere escluso la possibilità di répéchage.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 9467 del 10 maggio 2016, Pres. Amoroso, Rel. D'Antonio) ha rigettato il ricorso motivando la sua decisione, sul punto, come segue:

"Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, L. n. 604 del 1966, ex art. 3, è determinato dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, cosicché, ai fini della legittimità dello stesso, sul datore di lavoro incombe la prova sia della concreta riferibilità del licenziamento a iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo - organizzativo, sia della impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui il lavoratore stesso era precedentemente adibito (cfr, ex plurimis, Cass., n. 10554/2003 e successive). La ricorrente non formula censure circa la sussistenza di un'effettiva riduzione dell'attività svolta dalla società nell'albergo, della soppressione del suo posto, né in ordine alla insussistenza di mansioni equivalenti. Essa rileva, tuttavia, che la stessa società aveva affermato l'esistenza di una mansione inferiore quale cameriera e che il datore di lavoro avrebbe dovuto dimostrare di averla offerta alla lavoratrice ricevendo un rifiuto. Essa, dunque, non allega che, contrariamente a quanto affermato dal datore di lavoro, vi fossero in albergo mansioni equivalenti.

"A riguardo deve richiamarsi quanto affermato da questa Corte (cfr Cass. n 3040/2011) secondo cui il datore di lavoro ha l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte; tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell'accertamento di un possibile "répéchage", mediante l'allegazione dell'esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l'onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti" (nello stesso senso cfr. Cass. n 15157/2011, n 7474/2012, n 25197/2012). La lavoratrice lamenta che lo stesso datore di lavoro aveva affermato l'esistenza di un posto di cameriera e che tuttavia non le era stato offerto. Anche sotto tale profilo le censure non sono fondate atteso che il demansionamento, a prescindere dall'accettazione o meno da parte del lavoratore e dunque dall'esistenza di un patto di demansionamento, è ammissibile sempre che ci sia una certa omogeneità con i compiti originariamente svolti dal lavoratore. Il datore di lavoro che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa, alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore per l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, ma anche l'insussistenza di mansioni inferiori rientranti e compatibili con il bagaglio professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 21579/2008, n. 23698/2015).

"Non appare, inoltre, configurabile un obbligo del datore di lavoro di offrire al lavoratore tutte le mansioni anche quelle del tutto incompatibili con quelle svolte in precedenza dal lavoratore. Nella specie risulta dalla sentenza impugnata che Annamaria D. era inquadrata nel 4° livello del CCNL con mansioni di segretaria, ricevimento e cassa ed in generale con compiti amministrativi e che, invece, l'unica mansioni ritenuta disponibile era quella di cameriera che non solo era inferiore a quella svolta dalla lavoratrice, ma era del tutto avulsa dal bagaglio professionale e dalle competenze della lavoratrice e, dunque, non era ravvisabile un obbligo della società di offrire dette diverse mansioni alla lavoratrice."


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