Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL DIRIGENTE MEDICO HA DIRITTO AD ESSERE RETRIBUITO E INDENNIZZATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA' IN MISURA SUPERIORE A QUELLA PREVISTA DAL CONTRATTO COLLETTIVO - Dovuto ristoro (Cassazione Sezione Lavoro n. 9302 del 9 maggio 2016, Pres. Nobile, Rel. Tricomi).

Vincenzo F. dipendente della ASL di Latina come dirigente medico di primo livello ha promosso, davanti al Tribunale di Latina, un giudizio diretto ad ottenere maggiorazioni retributive e risarcimento del danno per avere svolto prestazioni di pronta disponibilità in misura superiore a quella stabilita dal c.c.n.l. senza percepire i relativi compensi ed indennità. Egli ha precisato che era previsto dal CCNL dì categoria (art. 20 del CCNL 94/97 e art. 16, comma 6, del CCNL 98/01) lo svolgimento del servizio di c.d. pronta disponibilità, ossia di immediata reperibilità, nei periodi notturni e festivi, per un massimo di 10 interventi al mese e per la durata di 12 ore ciascuno; che la contrattazione collettiva aveva previsto uno specifico compenso minimo di lire 40.000 (attuali curo 20,65) per ciascun turno di reperibilità senza chiamata (salve le previste maggiorazioni retributive e/o il riposo compensativo in caso di effettivo svolgimento del servizio); di aver in realtà svolto (come da documentazione prodotta) turni di 18 o addirittura 24 ore, prestati con una media di almeno 18 turni al mese. Ciò premesso, egli ha chiesto: a) che gli fosse riconosciuta una retribuzione maggiore per ogni turno svolto in eccedenza dalla previsione contrattuale (quantificata in euro cento o nella somma ritenuta congrua dal giudice); b) un risarcimento (per la cui quantificazione si rimetteva all'equità del tribunale) per la lesione alla salute, all'integrità psico-fisica ed alla vita di relazione subito a causa delle modalità gravose ed usuranti con cui era stato chiamato a svolgere il suddetto servizio di pronta reperibilità.

Il Tribunale ha rigettato la domanda e la sua decisione è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Roma. Il dirigente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo un vizio di motivazione in riferimento allo svolgimento dei turni di servizio per pronta disponibilità del ricorrente e del conseguente diritto del medesimo alla relativa equa retribuzione (art. 360, n.5, c.p.c.), atteso che esso ricorrente aveva assolto pienamente all'onere della prova di cui all'art. 2967, comma 1, c.c. Dalla documentazione in atti e, in particolare, dai prospetti (12) allegati in copia nel giudizio di primo grado, relativi al periodo giugno 1996/settembre 2001, attestanti le ore di pronta disponibilità effettuate, predisposti presso il Presidio ospedaliero di Fondi e recanti la firma del primario della Divisione di chirurgia - ha osservato il ricorrente - risultava evidente che egli aveva nel corso del suddetto periodo sostenuto turni di pronta disponibilità di gran lunga superiori a quelli contrattualmente previsti. Inoltre dalle busta paga corrispondenti ai predetti periodi, anch'esse allegate fascicolo di parte ricorrente di primo grado, emergeva come tali singoli turni di reperibilità avevano sempre avuta una durata di gran lunga superiore alle 12 ore, previste contrattualmente, estendendosi fino a 18/24 ore per singola chiamata, retribuiti comunque con un compenso di lire 40.000 contrattualmente previsto. In tal senso andavano anche le deposizioni testimoniali, che confermavano come esso ricorrente aveva effettuato i turni di pronta disponibilità in numero sicuramente maggiore a quello contrattualmente previsto.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 9302 del 9 maggio 2016, Pres. Nobile, Rel. Tricomi) ha accolto il ricorso. Il vizio di motivazione - ha affermato la Corte - deve emergere dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.

Nella specie - ha osservato la Suprema Corte -  il giudice di appello nell'affermare, da un lato, che risulta sostanzialmente provato, in linea di fatto, lo svolgimento dei turni di reperibilità indicati dal lavoratore, dall'altro che non è indicato il periodo di tempo per il quale il lavoratore pretende di essere compensato, offre a sostegno del rigetto della domanda di carattere retributivo una motivazione contraddittoria che non dà conto della valutazione delle risultanze istruttorie, documentali e testimoniali. Analogamente, la motivazione è viziata, laddove, non chiarisce il percorso logico giuridico in base al quale è pervenuta all'affermazione che l'attività lavorativa consistente nello svolgimento di turni in eccedenza e per un maggiore numero di ore, non può trovare ristoro in quanto spetta alla contrattazione collettiva determinare le voci retributive; è pur vero che la Corte costituzionale ha affermato con la sentenza n. 150 del 2015 (si. v. anche sentenza n. 178 del 2015) che il legislatore "ha voluto riservare alla contrattazione collettiva l'intera definizione del trattamento economico, eliminando progressivamente tutte le voci extra ordinem al fine di realizzare, ad un tempo, l'obiettivo della contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico e della razionalizzazione del costo del lavoro pubblico, mediante il contenimento della spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli della finanza pubblica".

Ma la questione in esame - ha osservato la Cassazione - attiene ad un diverso profilo, che è quello del ristoro del lavoro prestato in eccedenza all'orario di lavoro fissato contrattualmente o, in mancanza di tale delimitazione, quando la durata della prestazione lavorativa ecceda i limiti della ragionevolezza in rapporto alla tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute. In ragione dell'accoglimento del primo motivo di ricorso - ha concluso la Corte - resta assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale, il ricorrente, nel censurare la statuizione dei rigetto della domanda risarcitoria, ha dedotto vizio di motivazione in riferimento alle risultanze della CTU medico legale relativa al giudizio R.G. n. 1090/2002, relative al danno da usura psico-fisica subito dal ricorrente.

La Corte ha rinviato la causa per nuovo esame alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.


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