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Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024
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IN CASO DI PASSAGGIO DALLA SCUOLA MATERNA A QUELLA SECONDARIA L'INSEGNANTE HA DIRITTO AL RICONOSCIMENTO INTEGRALE DELL'ANZIANITA' MATURATA - Ricostruzione di carriera (Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 9144 del 6 maggio 2016, Pres. Amoroso, Rel. Curzio).
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La professoressa Adalgisa C. è
stata docente di ruolo nella scuola materna dal 1992 al 2002. Nell'anno
scolastico 2002-2003 ella è passata alle scuole secondarie. In tale occasione
il Ministro dell'Istruzione ha applicato per la ricostruzione della carriera il
meccanismo della c.d. temporizzazione. La docente ha chiesto al Tribunale di
Napoli l'accertamento del suo diritto al riconoscimento integrale del periodo
di lavoro svolto presso la scuola materna e conseguentemente alla differenze di
retribuzione. Il Tribunale ha accolto il ricorso, ma la sua decisione è stata
integralmente riformata dalla Corte di Napoli che ha rigettato la domanda. La
docente ha proposto ricorso per cassazione.
La causa è stata assegnata, per
la sua importanza, alle Sezioni Unite che, con sentenza n. 9144 del 6 maggio
2016 (Pres. Amoroso, Rel. Curzio), ha accolto il ricorso. La disciplina dei
"passaggi di ruolo" - ha rilevato la Corte - è contenuta nel d.p.r.
31 maggio 1974, n. 417, "Norme sullo
stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato". In
particolare, l'art. 77 di tale d.p.r. 417/74, sotto la rubrica, "Passaggi
di ruolo", dispone: "Possono
essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di
scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a
favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo
nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni ....". Il
successivo art. 83 del medesimo decreto 417/74, intitolato "Passaggio ad
altro ruolo", dispone: "In caso
di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente
delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno
superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero
nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera". La legge 11
luglio 1980, n. 312 ha introdotto un "Nuovo
assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato".
Di rilievo, ai fini di questa causa è l'art. 57, in base al quale, "I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del
d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad
un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui
sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti
altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole
secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi
restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n.
417".
Quindi, l'art. 77 consentiva
passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore. L'art. 83 del medesimo
provvedimento legislativo - ha osservato la Corte - completava la previsione
prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il
servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo
ruolo, mediante ricostruzione di carriera. L'art. 57 ha dilatato la previsione
dell'art. 77 d.p.r. 407 del 1974, statuendo che i "I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n.
417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un
ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i
correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al
personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie
ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i
requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417".
In sintesi - ha rilevato la Corte
- l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad
uno superiore, a seguito della modifica del 1980, è stata ampliata sotto
molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei
ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna. Questa
modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma
base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la
previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio
prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante
ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli
superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste,
anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna.
Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto - ha
affermato la Corte - la modifica si riflette sulla restante parte della norma
frutto di una combinazione di disposizioni. L'interpretazione sistematica porta
a tale conclusione. Il Ministero, nel controricorso, si limita ad affermare che
la Corte di Appello si è conformata a quanto rilevato dalla Corte
costituzionale con l'ordinanza n. 89 del 2001. Ma l'ordinanza della Corte Costituzionale
non rileva nel caso in esame per due ragioni, prima di tutto perché riguarda
norme diverse e cioè gli artt. 1 e 2 della legge 19 giugno 1970, n. 370, che
concernono il differente problema del riconoscimento di servizi svolti in
qualità di insegnanti 'non di ruolo' da parte di docenti in seguito entrati nei
ruoli. In secondo luogo, perché la pronunzia del Giudice delle leggi, per sua
espressa affermazione, non contiene alcuna opzione per la tesi restrittiva, in
quanto, dopo aver dato conto dell'esistenza di due orientamenti interpretativi
diversi, uno restrittivo ed uno estensivo, si limita a spiegare, senza prendere
posizione tra le due possibili interpretazioni, che se anche dovesse
privilegiarsi l'interpretazione restrittiva, ciò non comporterebbe la
violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente
irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta
di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola
secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in
quella materna. La Suprema Corte ha concluso con l'affermazione del seguente
principio di diritto: "In caso di
passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l'insegnante ha diritto
al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola
materna".
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