Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IN CASO DI PASSAGGIO DALLA SCUOLA MATERNA A QUELLA SECONDARIA L'INSEGNANTE HA DIRITTO AL RICONOSCIMENTO INTEGRALE DELL'ANZIANITA' MATURATA - Ricostruzione di carriera (Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 9144 del 6 maggio 2016, Pres. Amoroso, Rel. Curzio).

La professoressa Adalgisa C. è stata docente di ruolo nella scuola materna dal 1992 al 2002. Nell'anno scolastico 2002-2003 ella è passata alle scuole secondarie. In tale occasione il Ministro dell'Istruzione ha applicato per la ricostruzione della carriera il meccanismo della c.d. temporizzazione. La docente ha chiesto al Tribunale di Napoli l'accertamento del suo diritto al riconoscimento integrale del periodo di lavoro svolto presso la scuola materna e conseguentemente alla differenze di retribuzione. Il Tribunale ha accolto il ricorso, ma la sua decisione è stata integralmente riformata dalla Corte di Napoli che ha rigettato la domanda. La docente ha proposto ricorso per cassazione.

La causa è stata assegnata, per la sua importanza, alle Sezioni Unite che, con sentenza n. 9144 del 6 maggio 2016 (Pres. Amoroso, Rel. Curzio), ha accolto il ricorso. La disciplina dei "passaggi di ruolo" - ha rilevato la Corte - è contenuta nel d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417, "Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato". In particolare, l'art. 77 di tale d.p.r. 417/74, sotto la rubrica, "Passaggi di ruolo", dispone: "Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni ....". Il successivo art. 83 del medesimo decreto 417/74, intitolato "Passaggio ad altro ruolo", dispone: "In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera". La legge 11 luglio 1980, n. 312 ha introdotto un "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato". Di rilievo, ai fini di questa causa è l'art. 57, in base al quale, "I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417".

Quindi, l'art. 77 consentiva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore. L'art. 83 del medesimo provvedimento legislativo - ha osservato la Corte - completava la previsione prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera. L'art. 57 ha dilatato la previsione dell'art. 77 d.p.r. 407 del 1974, statuendo che i "I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417".

In sintesi - ha rilevato la Corte - l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica del 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna. Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna. Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto - ha affermato la Corte - la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni. L'interpretazione sistematica porta a tale conclusione. Il Ministero, nel controricorso, si limita ad affermare che la Corte di Appello si è conformata a quanto rilevato dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 89 del 2001. Ma l'ordinanza della Corte Costituzionale non rileva nel caso in esame per due ragioni, prima di tutto perché riguarda norme diverse e cioè gli artt. 1 e 2 della legge 19 giugno 1970, n. 370, che concernono il differente problema del riconoscimento di servizi svolti in qualità di insegnanti 'non di ruolo' da parte di docenti in seguito entrati nei ruoli. In secondo luogo, perché la pronunzia del Giudice delle leggi, per sua espressa affermazione, non contiene alcuna opzione per la tesi restrittiva, in quanto, dopo aver dato conto dell'esistenza di due orientamenti interpretativi diversi, uno restrittivo ed uno estensivo, si limita a spiegare, senza prendere posizione tra le due possibili interpretazioni, che se anche dovesse privilegiarsi l'interpretazione restrittiva, ciò non comporterebbe la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna. La Suprema Corte ha concluso con l'affermazione del seguente principio di diritto: "In caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l'insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna".


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