Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL LICENZIAMENTO DI UN PUBBLICO IMPIEGATO PER AVERE SVOLTO ATTIVITA' PROSTITUTIVA NON HA NATURA DISCRIMINATORIA - Giusta causa (Cassazione Sezione Lavoro n. 12898 del 22 giugno 2016, Pres. Napoletano, Rel. Riverso).

Cristiano B. dipendente della Provincia di Verbania, è stato sottoposto a procedimento disciplinare e successivamente licenziato in data 28.9.2011, con l'addebito di avere esercitato attività prostitutiva utilizzando siti frequentati abitualmente dalla comunità gay. Egli diffondeva annunci corredati da tariffario, rimborso spese, supplemento per le riprese con telecamera e macchine fotografiche che ritraevano il suo volto e si qualificava civil servant. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Verbania, sostenendone la nullità del licenziamento in quanto discriminatorio perché fondato sull'orientamento sessuale. Egli ha chiesto la reintegrazione nel posto di lavoro in base all'art. 18 St. Lav. e il risarcimento dei danni subiti. L'Amministrazione si è difesa sostenendo che non v'è stata alcuna discriminazione per sesso, in quanto l'impiegato era stato licenziato per aver esercitato pubblicamente attività prostitutiva sia con omosessuali che con eterosessuali recando grave pregiudizio all'immagine dell'ente. Il giudice ha rigettato la domanda e la sua decisione è stata confermata, in grado di appello, dalla Corte di Torino. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione censurando l'impugnata sentenza per violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 12898 del 22 giugno 2016, Pres. Napoletano, Rel. Riverso), ha rigettato il ricorso. Si è trattato - ha osservato la Corte - di un licenziamento per giusta causa che punisce comportamenti tenuti dal dipendente al di fuori dell'attività di lavoro ma ritenuti tali da influire sugli obblighi discendenti dal rapporto. Esso non ha alcuna connotazione discriminatoria, né diretta né indiretta; tanto meno con riferimento all'orientamento sessuale. Come si legge nella contestazione disciplinare il ricorrente è stato licenziato per avere esercitato attività prostitutiva (sia essa omo o etero sessuale) e non per il suo orientamento sessuale. E' vero che nella prima contestazione era stato addebitato al dipendente anche il discredito causato alla Provincia ed alla PA nel suo complesso dalla dizione civil servant da egli utilizzata nella descrizione della posizione occupazionale, sulla pagina del portale network gay romeo frequentato da persone appartenenti alla comunità GLBT. Tuttavia, il provvedimento di licenziamento, motivatamente assunto il 28.9.2011 non solo non fa più alcun riferimento a tale diverso fatto, ma ne esclude espressamente la rilevanza affermando che "il comportamento del signor Cristiano B. è lesivo dell'immagine dell'Ente, non ha nulla a che vedere con l'orientamento sessuale di alcun dipendente ma risiede nella riprovazione sociale per l'esercizio della prostituzione omo o etero sessuale". Di più - ha rilevato la Corte - la stessa Provincia ha riconosciuto testualmente nella determinazione del 28.9.2011 "l'assoluta irrilevanza di quanto pubblicato da B.C. sul sito gay romeo.com." ed ha inoltre precisato che la sanzione si riferisce esclusivamente all'annuncio pubblicato sui siti escort. Ne discende pertanto che non sia possibile ancorare il licenziamento ad alcun riferimento, neppure remoto, di natura discriminatoria; in quanto lo stesso provvedimento ha sanzionato non l'orientamento sessuale del dipendente professato in siti frequentati dalla comunità GLBT, ma esclusivamente l'attività prostitutiva esercitata su altri siti, con danno per la PA. Correttamente perciò la Corte ha affermato che il provvedimento aveva fondamento solo nell'attività di prostituzione e non nell'orientamento sessuale e nelle scelte personali del lavoratore. Anche il riferimento alla discontinuità ed imprevedibilità della sua presenza in servizio effettuata nel provvedimento di licenziamento non ha connotato discriminatorio; ed anche l'associazione allusiva ad altra attività, non ha valenza discriminatoria. Poiché la domanda azionata dal ricorrente attiene esclusivamente alla natura discriminatoria del licenziamento, risultano inammissibili le doglianze che fanno riferimento in questo giudizio alla insussistenza della giusta causa; né può essere sindacata ora la proporzionalità della sanzione, posto che mai era stato sollevato prima questo specifico profilo di illegittimità. Pertanto, non può essere sindacato se l'attività di prostituzione effettivamente esercitata dal dipendente tramite alcuni siti internet, possa di per sé ledere l'immagine o il prestigio dell'Ente e della PA, come ritenuto dall'Ente pubblico e confermato dalla Corte d'Appello, in quanto questa valutazione attiene alla fondatezza della ragione addotta e non comporta nullità, perché non viola alcuna ragione di discriminatorietà. Per le stesse ragioni, è pure ininfluente valutare quale fosse la rilevanza della condotta del dipendente, l'entità del discredito disceso nei confronti della pubblica amministrazione, in che misura o meno i siti in discorso fossero accessibili a tutti oppure solo ad una utenza selezionata; ovvero a persone maggiorenni che prestano specifica adesione mediante apertura di un profilo personale riservato solo a coloro che ne sono abbonati. Analogamente, quand'anche si ritenesse di censurare la legittimità della affermazione della Corte d'Appello secondo cui dalla stessa attività prostitutiva fosse derivato un automatico discredito, e si affermasse, invece, che per le modalità con cui la stessa condotta fosse esercitata, per il fatto che attenesse solo alla vita privata del dipendente, per le modalità di accesso non automatico (o tutt'altro che facile) a tali siti e per la loro settorialità; per il fatto che nessuna pubblica segnalazione ci fosse mai stata e che la scoperta fosse avvenuta solo dietro lettera anonima; o anche perché essa fosse in sé e per sé attività da ritenersi del tutto lecita o addirittura socialmente rilevante (come pretende il ricorrente). E che pertanto - tutto questo considerato - dalla medesima condotta del dipendente non fosse derivato alcun pregiudizio alla PA; anche in tale ipotesi, non si potrebbe comunque sostenere - ha affermato la Corte - che da ciò derivi la prova di una identificabile ragione di discriminatorietà del licenziamento (come quella per orientamento sessuale allegata a fondamento della domanda). Si tratterebbe bensì di una valutazione che comporta illegittimità e mancanza della ragione giustificativa addotta, ma che non conduce alla violazione di alcun divieto discriminatorio. E dunque, seppure dovesse ritenersi che non sussista la giusta causa perché il fatto fosse lecito o non grave, esso non sarebbe perciò solo discriminatorio; e la domanda sarebbe comunque da respingere per carenza di specifica allegazione. Infatti qualora il lavoratore agisca in giudizio deducendo il motivo discriminatorio del licenziamento, l'eventuale carenza di giusta causa, pur ricavabile da circostanze di fatto allegate, integra un ulteriore, e non già compreso, motivo di illegittimità del recesso, come tale non rilevabile d'ufficio dal giudice e neppure configurabile come mera diversa qualificazione giuridica della domanda (cfr. Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 13673 del 03/07/2015). 


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