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Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024
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IN CASO DI INTERVISTA TELEVISIVA IN DIRETTA L'INTERVISTATORE DEVE OSSERVARE LA CAUTELA DI NON DARE LA PAROLA A SOGGETTI CHE PREVEDIBILMENTE COMMETTONO REATI - E compiere interventi di moderazione (Cassazione Sezione Quinta Penale n. 24727 del 21 gennaio 2016, Pres. e Rel. Micheli).
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L'intervista televisiva "in
diretta" presuppone che siano comunicate notizie provenienti da una fonte
"non filtrata", con la conseguenza che, in tal caso, non si può
esigere dal giornalista l'esecuzione di un sia pur rapido controllo prima della
diffusione della notizia ed in particolare un'attività di verifica sulla fondatezza
della notizia comunicata e diffusa, in quanto essa viene diffusa nello stesso
momento in cui il giornalista la apprende dall'intervistato. Ne deriva che
l'obbligo di controllo di veridicità che grava sul giornalista in ordine
all'intervista "in differita" non è applicabile al giornalista che effettui
l'intervista "in diretta", trattandosi di condotta inesigibile, posto
che non si può controllare ciò che ancora non si conosce; tuttavia, il
giornalista, in tal caso, deve osservare la diligenza in eligendo, nel
senso che - nella scelta del soggetto da intervistare - deve adottare, sia pure
nei limiti del diritto-dovere di informare, la cautela preordinata ad evitare
di dare la parola a soggetti che prevedibilmente ne approfittino per commettere
reati, fermo restando l'obbligo di intervenire, se possibile, nel corso
dell'intervista (chiarendo, chiedendo precisazioni ecc.), ove si renda conto
che il dichiarante ecceda i limiti della continenza o sconfini in settori privi
di rilevanza sociale.
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