Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

L'ALLEGAZIONE DEL DANNO PROFESSIONALE E' DESUMIBILE DALL'IMPOSTAZIONE DEL RICORSO E DALLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI - Ai fini del risarcimento in via equitativa (Cassazione Sezione Lavoro n. 14204 del 12 luglio 2016, Pres. Nobile, Rel. Bronzini).

Alessandro T. dipendente della Cassa di Risparmio di Perugia, quadro direttivo titolare della filiale di Pozzano Umbro è stato trasferito alla filiale di Tavernelle con mansioni di cassiere. Egli si è rivolto al Tribunale di Perugia che, con sentenza del 4 febbraio 2011 ha dichiarato l'illegittimità del trasferimento ed ha condannato l'azienda al risarcimento del danno da demansionamento, quantificato nella misura del 30% della retribuzione, pari a euro 140.000. In grado di appello la Corte di Perugia ha confermato la dichiarazione di illegittimità del trasferimento e l'accertamento del demansionamento, ma ha rigettato la domanda risarcitoria per difetto di allegazione.  Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza della Corte perugina per violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14204 del 12 luglio 2016, Pres. Nobile, Rel. Bronzini) ha accolto il ricorso affermando che la Corte perugina aveva erroneamente escluso l'esistenza di un'allegazione sufficiente alla determinazione equitativa del risarcimento del danno. La decisione della Suprema Corte è stata motivata come segue:

"Va premesso che ormai si è formata il giudicato in ordine all'avvenuta dequalificazione dell'attuale parte ricorrente e si discute esclusivamente in ordine al denegato risarcimento del danno da demansionamento che la Corte di appello ha escluso richiamando la nota sentenza di questa Corte (a Sezioni Unite) n. 6572/2006 che ha affermato il principio per cui per la liquidazione del danno, anche alla professionalità derivante dall'inadempimento datoriale vi deve essere una allegazione specifica da parte dei danneggiato, esclusa nel caso di specie. Tuttavia non sembra al Collegio che i principi affermati da questa Corte nel 2006 portino al rigetto della domanda; va sul punto ricordato quanto affermato da questa Corte nel 2010 (sempre a sezioni Unite) secondo cui "nell'ipotesi di demansionamento, il danno non patrimoniale è risarcibile ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti del lavoratore che siano oggetto di tutela costituzionale, in rapporto alla persistenza del comportamento lesivo (pure in mancanza di intenti discriminatori o persecutori idonei a qualificarlo come "mobbing"), alla durata e reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale dei dipendente,nonché all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del lavoratore. Nella specie, relativa a dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dapprima investito della reggenza "ad Interim" di una sezione circoscrizionale dell'ufficio del lavoro e poi trasferito alla direzione provinciale con mansioni deteriori quali l'informazione al pubblico e la protocollazione della corrispondenza, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione di merito, che aveva liquidato il danno professionale in una misura "poco più che simbolica" (Cass. n. 4063/2010). Inoltre la S.C. ha affermato con sentenza n. 19778/2014: "In tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, di natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata dei demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha qualificato in termini di demansionamento, fonte di danno risarcibile, l'assegnazione, ad un dirigente medico, del solo incarico di responsabile del progetto di informatizzazione del pronto soccorso, con esclusione dell'esercizio della professione medica)" ( cfr. anche Cass. n. 2257/2012). Pertanto è indubbio che gravava sul lavoratore l'indicazione degli "elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione", ma emerge che allegazioni di questo tipo meramente fattuali il ricorrente le abbia obiettivamente sviluppate essendo desumibili dall'impostazione del ricorso e dalla ricostruzione dei fatti, apparendo del tutto irrilevante che le medesime circostanze non abbiano trovato nel ricorso una esposizione specifica sul piano della richiesta del risarcimento del danno che il Giudice doveva liquidare anche in via equitativa sulla base di elementi obiettivamente risultanti dal ricorso. Pertanto la nota decisione di questa Corte a Sezioni unite non ostava a questa determinazione in via equitativa del danno posto che, come detto, gli elementi rilevanti sul piano obiettivo per una liquidazione in via equitativa del danno emergevano dalla ricostruzione della vicenda operata in ricorso e sulla cui base peraltro i Giudici di merito hanno accertato l'esistenza di un demansionamento."

La causa è stata rinviata per nuovo esame con rinvio alla Corte di Perugia in diversa composizione.


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