Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

IL FATTO CHE UN SINGOLO MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE SIA ARTICOLATO IN PIU' PROFILI NON COSTITUISCE DI PER SE' RAGIONE DI INAMMISSIBILITA' - Purché siano chiare le censure prospettate (Cassazione Sezione Lavoro n. 14103 dell'11 luglio 2016, Pres. Macioce, Rel. Di Paolantonio).

In materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. S.U. 6.5.2015 n. 9100). Le stesse Sezioni Unite hanno anche precisato che il ricorso per cassazione richiede la formulazione di specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, ma non implica la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi.


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