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Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024
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IL FATTO CHE UN SINGOLO MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE SIA ARTICOLATO IN PIU' PROFILI NON COSTITUISCE DI PER SE' RAGIONE DI INAMMISSIBILITA' - Purché siano chiare le censure prospettate (Cassazione Sezione Lavoro n. 14103 dell'11 luglio 2016, Pres. Macioce, Rel. Di Paolantonio).
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In
materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia
articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto
essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione
d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini
dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere
con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame
separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se
esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass.
S.U. 6.5.2015 n. 9100). Le stesse Sezioni Unite hanno anche precisato che il
ricorso per cassazione richiede la formulazione di specifici motivi
riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque
ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, ma non implica la
necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di
una delle predette ipotesi.
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