Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

APPLICABILE IL RITO FORNERO PER L'ACCERTAMENTO DELLA CODATORIALITA' - In caso di licenziamento (Cassazione Sezione Lavoro n. 17775 dell'8 settembre 2016, Pres. Di Cerbo, Rel. Amendola).

Enrico Z., inquadrato alle dipendenze della S.r.l. Line Security Service è stato licenziato per asserite ragioni organizzative. Egli ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Cagliari con il rito Fornero nei confronti non solo della Line Security Service ma anche di altre cinque società dello stesso Gruppo sostenendo che di fatto aveva lavorato anche per esse. Le aziende si sono difese sostenendo, tra l'altro, l'inapplicabilità del rito Fornero. Il Tribunale ha ravvisato nella specie un fenomeno di c.d. "codatorialità" ed ha accolto la domanda ordinando alle sei società in solido di reintegrare Enrico Z. nel posto di lavoro. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello dalla Corte di Cagliari, che ha richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui più imprese devono essere considerate datrici di lavoro in quanto esercitano il potere direttivo e disciplinare su uno stesso lavoratore, ai sensi dell'art. 2094 c.c., rendendo così solidale la loro obbligazione nei confronti di questi. Pertanto la Corte ha ritenuto correttamente non provato il giustificato motivo oggettivo di licenziamento intimato dalla datrice di lavoro formale, in relazione all'asserto venir meno della necessità delle mansioni di Enrico Z. esclusivamente rispetto a detta società.

Le aziende hanno proposto ricorso per cassazione censurando l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che nell'ambito di operatività del rito previsto dalla L. n. 92 del 2012 possano rientrare tutte le questioni proposte in via incidentale riguardanti la qualificazione del rapporto di lavoro, tra cui anche la questione dell'individuazione del datore o dei datori di lavoro. Si sostiene che l'accertamento della titolarità del rapporto in capo ad un soggetto diverso dal formale datore di lavoro non costituisce una questione relativa alla qualificazione del rapporto come individuata dal comma 47 dell'art. 1 della L. n. 92 del 2012. Pertanto si opina che l'accertamento del collegamento societario richiesto dal lavoratore avrebbe dovuto essere dichiarato ab origine inammissibile, con conseguente carenza del requisito dimensionale necessario per l'applicazione dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 17775 dell'8 settembre 3016, Pres. Di Cerbo, Rel. Amendola) ha rigettato il ricorso. Se Enrico Z. aveva diritto alla tutela prevista dall'art. 18 della L. n. 300 del 1970 in quanto il rapporto di lavoro era in fatto realmente imputabile ad una pluralità di soggetti - ha osservato la Corte - non si vede perché il riconoscimento di detta tutela avrebbe dovuto avvenire nelle forme procedimentali diverse da quelle previste espressamente dalla legge per tali controversie solo perché egli era formalmente inquadrato da uno solo di tali soggetti. Anche il riferimento all'operatività del rito speciale "quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro" esplica la volontà del legislatore di non precluderne l'utilizzo per barriere imposte dall'apparenza della forma: così come pacificamente un lavoratore che alleghi la qualificazione solo formale di un rapporto come autonomo, deducendo la subordinazione, può impugnare il recesso invocando la tutela dell'art. 18 con il ricorso ex lege n. 92 del 2012, altrettanto può fare il lavoratore che invochi la stessa tutela in un rapporto di lavoro non formalizzato ovvero nei confronti di un soggetto diverso da quello che risulti essere il formale datore di lavoro. Peraltro l'inesattezza del rito non determina di per sé la nullità della sentenza. La violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell'ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte.

Perché essa assuma rilevanza invalidante occorre infatti che la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi il suo fondato interesse alla rimozione di uno specifico pregiudizio processuale da essa concretamente subito per effetto della mancata adozione del rito diverso. Ciò perché l'individuazione del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma soltanto nella sua idoneità ad incidere apprezzabilmente sul diritto di difesa, sul contraddittorio e, in generale, sulle prerogative processuali della parte. Le società ricorrenti, invece, si limitano ad invocare la violazione della legge processuale, da cui deriverebbe una sanzione di inammissibilità non scritta, con una concezione del processo volta a ricollegare il danno processuale alla mera irregolarità, concezione avulsa dai parametri, oggi recepiti anche in ambito costituzionale e sovranazionale, di effettività, funzionalità e celerità dei modelli procedurali. 


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