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Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024
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TEMPESTIVITA' DEL DISCONOSCIMENTO DELLE RIPRODUZIONI MECCANICHE - Art. 2712 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 18507 del 21 settembre 2016, Pres. Nobile, Rel. Negri Della Torre).
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Il disconoscimento
delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., che fa perdere alle
stesse la loro qualità di prova, pur non essendo soggetto ai limiti e alle
modalità di cui all'art. 214 c.p.c.,
deve, tuttavia, essere chiaro, circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi
nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale
e realtà riprodotta) e - al fine di non alterare l'iter procedimentale in base
al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in riferimento al
contraddittorio - deve essere tempestivo e cioè avvenire nella prima udienza o
nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette
riproduzioni, dovendo per ciò intendersi la prima udienza o la prima risposta
successiva al momento in cui la parte onerata del disconoscimento sia stata
posta in condizione, avuto riguardo alla particolare natura dell'oggetto
prodotto, di rendersi immediatamente conto del contenuto della riproduzione. Ne
consegue che potrà reputarsi tardivo il disconoscimento di una riproduzione
visiva soltanto dopo la visione relativa e quello di una riproduzione sonora soltanto
dopo la sua audizione o, se congruente, la rituale acquisizione della sua trascrizione.
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