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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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STRUMENTALITA' DELLE FORME PROCESSUALI NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - Nel rispetto del principio di specificità dei motivi (Cassazione Sezione Lavoro n. 18579 del 22 settembre 2016, Pres. Amoroso, Rel. Amendola).
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Il rispetto del principio di
specificità dei motivi del ricorso per cassazione - da intendere alla luce del
canone generale "della strumentalità delle forme processuali" -
comporta, fra l'altro, l'esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti,
illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che
precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito
(Cass. n. 23675 del 2013), in quanto è solo la esposizione delle ragioni di diritto
della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto
della censura (Cass. n. 25044 del 2013; Cass. n. 17739 del 2011; Cass. n. 7891
del 2007; Cass. n. 7882 del 2006; Cass. n. 3941 del 2002). L'osservanza del
canone della chiarezza e della sinteticità espositiva rappresenta l'adempimento
di un preciso dovere processuale il cui mancato rispetto, da parte del
ricorrente per cassazione, lo espone al rischio di una declaratoria
d'inammissibilità dell'impugnazione (Cass. n. 19100 del 2006) ed è dunque
inammissibile un motivo che non consenta di individuare in che modo e come le
numerose norme richiamate nella rubrica sarebbero state violate nella sentenza
impugnata, quali sarebbero i principi di diritto asseritamente trasgrediti nonché
i punti della motivazione specificamente viziati (Cass. n. 17178 del 2014 e
giurisprudenza ivi richiamata).
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