Legge e giustizia: marted́ 16 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

L'AVVISO DI RICEVIMENTO DI UNA RACCOMANDATA INTERRUTTIVA DELLA PRESCRIZIONE PUO' ESSERE DEPOSITATO ANCHE IN GRADO DI APPELLO - Il giudice deve ammettere la produzione in base all'art. 421 c.p.c. (Cassazione Sezione Lavoro n. 19305 del 29 settembre 2016, Pres. Venuti, Rel. Spena).

Ludovica C., avendo lavorato come impiegata alle dipendenze di Carlo P. dal 25 maggio 1997 al 31 luglio 2000, ha chiesto al Tribunale di Tivoli la condanna dell'ex datore di lavoro al pagamento di euro 45.647 a titolo di differenze di retribuzione. Ella ha depositato con il ricorso copia di una lettera interruttiva della prescrizione a suo tempo inviata al Carlo P., senza l'avviso di ricevimento. Il convenuto costituitosi ha eccepito la prescrizione quinquennale dichiarando di non avere ricevuto alcun atto interruttivo prima della notifica del ricorso. Ludovica C. ha prodotto l'avviso di ricevimento al termine dell'istruttoria con le note autorizzate. Il Tribunale, disattendendo l'eccezione di prescrizione, ha condannato l'azienda al pagamento della somma richiestale. Questa decisione è stata riformata dalla Corte d'Appello che ha rilevato la tardività della produzione, da parte della lavoratrice, dell'avviso di ricevimento dell'atto introduttivo; tale produzione - ha osservato la Corte - avrebbe dovuto essere effettuata con la prima risposta all'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto nella memoria di costituzione, pertanto la domanda è stata rigettata per tardività della produzione dell'avviso di ricevimento dell'atto interruttivo. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, censurando l'impugnata sentenza per violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 19305 del 29/9/2016, Pres. Venuti, Rel. Spena) ha accolto il ricorso. Nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 c.p.c. - ha osservato la Cassazione - l'esercizio del potere d'ufficio del giudice, pur in presenza di già verificatesi decadenze o preclusioni, non è meramente discrezionale, ma si presenta come un potere-dovere (per tutte: Cass. S.U. 17 giugno 2004 n. 11353 e Cass. 25 luglio 2011 h. 16182). I criteri per l'esercizio di tale potere-dovere sono determinati dall'esigenza, propria del rito, di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale: pertanto, il giudice (anche in grado di appello) laddove reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati d'indagine non può arrestarsi al rilievo formale del difetto di prova ma deve provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio idonei a superare l'incertezza sui fatti in contestazione, non verificandosi in questo caso alcun aggiramento a mezzo dell'attività istruttoria svolta d'ufficio dal giudice di eventuali preclusioni o decadenze processuali già prodottesi a carico delle parti, in quanto la prova disposta d'ufficio è solo un approfondimento, ritenuto indispensabile al fine di decidere, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo (Cass. 08 luglio 2014, n. 15527; Cass. 10 gennaio 2005, n. 278).

Nella fattispecie di causa la produzione della lettera inviata al datore di lavoro, contenente la richiesta di pagamento delle somme oggetto di giudizio, costituiva una pista probatoria che il giudice del primo grado aveva doverosamente approfondito, ammettendo la produzione, nell'esercizio dei poteri ex articolo 421 c.p.c., dell'avviso di ricevimento. La Corte territoriale, ritenendo irrituale la acquisizione in quanto" il fatto interruttivo non poteva esser validamente acquisito al processo neppure mediante l'utilizzo dei poteri istruttori ex officio del giudice" non si è conformata al principio di diritto sopra esposto. Né è ravvisabile alcuna violazione del contraddittorio, come dedotto dal controricorrente, nella circostanza che la decisione di acquisizione d'ufficio sia stata formalizzata dal giudice del primo grado soltanto in sentenza: il contraddittorio tra le parti si era comunque svolto, dopo il deposito del documento e delle note difensive, alla udienza del 12.2. 2010, udienza nella quale parte resistente avrebbe potuto sollevare ogni contestazione circa la acquisizione agli atti del documento. La pronunzia - ha concluso la Corte - deve essere pertanto cassata e gli atti rimessi ad altro giudice, che si individua nella Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, perché provveda ad un nuovo esame degli atti in corretta applicazione del principio di diritto indicato. 


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