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Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024
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IL LAVORATORE PUO' PATTUIRE UNA DURATA MINIMA DEL RAPPORTO - Risarcimento del danno in caso di recesso anticipato (Cassazione Sezione Lavoro n. 21646 del 26 ottobre 2016, Pres. Nobile, Rel. Manna).
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Il lavoratore subordinato, come
ha facoltà di disporre liberamente del proprio diritto di recedere dal rapporto
di lavoro (v. Cass. n. 17010/14; Cass. n. 17817/05), così può liberamente
concordare una durata minima del rapporto stesso, che comporti, fuori
dell'ipotesi di giusta causa di recesso di cui all'art. 2119 c.c., il
risarcimento del danno a favore della parte non recedente, conseguente al
mancato rispetto del suddetto periodo minimo di durata. La riduzione della
clausola penale può essere chiesta anche in appello e, anzi, può essere
disposta anche d'ufficio.
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