Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL LAVORATORE PUO' PATTUIRE UNA DURATA MINIMA DEL RAPPORTO - Risarcimento del danno in caso di recesso anticipato (Cassazione Sezione Lavoro n. 21646 del 26 ottobre 2016, Pres. Nobile, Rel. Manna).

Il lavoratore subordinato, come ha facoltà di disporre liberamente del proprio diritto di recedere dal rapporto di lavoro (v. Cass. n. 17010/14; Cass. n. 17817/05), così può liberamente concordare una durata minima del rapporto stesso, che comporti, fuori dell'ipotesi di giusta causa di recesso di cui all'art. 2119 c.c., il risarcimento del danno a favore della parte non recedente, conseguente al mancato rispetto del suddetto periodo minimo di durata. La riduzione della clausola penale può essere chiesta anche in appello e, anzi, può essere disposta anche d'ufficio.


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