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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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IL REQUISITO OCCUPAZIONALE AI FINI DELL'ART. 18 L. N. 300/70 DEVE COMPRENDERE LE SEDI SECONDARIE - Centro operativo (Cassazione Sezione Lavoro n. 19557 del 30 settembre 2016, Pres. Bronzini, Rel. Manna).
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Se la società costituita
all'estero ha in Italia una o più sedi secondarie, è solo riguardo ad esse che
bisogna calcolare il requisito occupazionale (del totale dei dipendenti) di cui
all'art. 18 co, 8° legge n. 300/70. Invero, la nozione di sede o stabilimento
secondario non può prescindere dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui si
intende per sede secondaria "un centro operativo che si manifesti in
modo duraturo verso l'esterno come un'estensione della casa-madre, provvisto di
direzione e materialmente attrezzato in modo da poter trattare affari con
terzi, di guisa che questi, pur sapendo che l'eventuale rapporto giuridico si
stabilirà con la casa-madre la cui sede trovasi all'estero, sono dispensati dal
rivolgersi direttamente a questa, e possono concludere affari nel centro
operativo che ne costituisce l'estensione".
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