Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

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NEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DEL PUBBLICO IMPIEGO IL DATORE DI LAVORO PUO' OFFRIRE NUOVI MEZZI DI PROVA - Per testimoni o con documenti (Cassazione Sezione Lavoro n. 19183 del 28 settembre 2016, Pres. Macioce, Rel. Di Paolantonio).

In materia di procedimenti disciplinari a carico del pubblico impiegato il principio della immutabilità attiene ai fatti posti a fondamento del recesso, non già ai mezzi di prova dei quali il datore di lavoro si avvalga per dimostrare giudizialmente la fondatezza dell'addebito. Non è, pertanto, impedito ai datore di lavoro di richiedere nel giudizio la acquisizione di prove che non siano emerse nel corso del procedimento disciplinare, integrando, ad esempio, la produzione documentale o richiedendo la escussione di testimoni le cui dichiarazioni non siano state acquisite già nel corso del procedimento stesso. Quanto, poi, ai rapporti fra le azioni, si deve rilevare che, una volta venuta meno la cosiddetta pregiudiziale penale, resta la esigenza di evitare conflitti fra gli esiti dei procedimenti, che il legislatore ha voluto scongiurare con la disciplina dettata dall'art. 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 nonché dagli artt. 653 e 654 c.p.p.. Ne discende che la conclusione del procedimento disciplinare non impedisce alla P.A. di avvalersi, per dimostrare la sussistenza del fatto e la commissione da parte dell'incolpato, del giudicato penale di condanna che sopravvenga nel corso del giudizio di impugnazione della sanzione. Il legislatore ha predisposto un meccanismo di necessario raccordo fra le azioni, sicché la sentenza impugnata non può essere censurata nella parte in cui ha valutato, non solo gli atti delle indagini preliminari, già noti al momento del licenziamento, ma anche l'esito del processo penale, per affermare la responsabilità disciplinare della dirigente.


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