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Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024
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NEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DEL PUBBLICO IMPIEGO IL DATORE DI LAVORO PUO' OFFRIRE NUOVI MEZZI DI PROVA - Per testimoni o con documenti (Cassazione Sezione Lavoro n. 19183 del 28 settembre 2016, Pres. Macioce, Rel. Di Paolantonio).
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In
materia di procedimenti disciplinari a carico del pubblico impiegato il principio
della immutabilità attiene ai fatti posti a fondamento del recesso, non già ai
mezzi di prova dei quali il datore di lavoro si avvalga per dimostrare
giudizialmente la fondatezza dell'addebito. Non è, pertanto, impedito ai datore
di lavoro di richiedere nel giudizio la acquisizione di prove che non siano
emerse nel corso del procedimento disciplinare, integrando, ad esempio, la
produzione documentale o richiedendo la escussione di testimoni le cui
dichiarazioni non siano state acquisite già nel corso del procedimento stesso. Quanto,
poi, ai rapporti fra le azioni, si deve rilevare che, una volta venuta meno la
cosiddetta pregiudiziale penale, resta la esigenza di evitare conflitti fra gli
esiti dei procedimenti, che il legislatore ha voluto scongiurare con la
disciplina dettata dall'art. 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 nonché dagli
artt. 653 e 654 c.p.p.. Ne discende che la conclusione del procedimento
disciplinare non impedisce alla P.A. di avvalersi, per dimostrare la
sussistenza del fatto e la commissione da parte dell'incolpato, del giudicato
penale di condanna che sopravvenga nel corso del giudizio di impugnazione della
sanzione. Il legislatore ha predisposto un meccanismo di necessario raccordo
fra le azioni, sicché la sentenza impugnata non può essere censurata nella
parte in cui ha valutato, non solo gli atti delle indagini preliminari, già
noti al momento del licenziamento, ma anche l'esito del processo penale, per
affermare la responsabilità disciplinare della dirigente.
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