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Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024
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IL LAVORATORE PUO' PRODURRE IN GIUDIZIO COPIA DI ATTI ASSUMENDOLI DALLA CONTROPARTE - Diritto di difesa (Cassazione Sezione Sesta Civile n. 24106 del 28 novembre 2016).
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Il lavoratore che produca in una
controversia di lavoro copia di atti aziendali riguardanti direttamente la
propria posizione lavorativa non viene meno ai doveri di fedeltà di cui
all'art. 2105 cod. civ., anche ove i documenti prodotti non abbiano avuto
influenza decisiva sull'esito del giudizio, operando, in ogni caso, la
scriminante dell'esercizio del diritto di cui all'art. 51 cod. pen., che ha
valenza generale nell'ordinamento, senza essere limitata al mero ambito
penalistico (Cass. n. 25682 del 04/12/2014) e tenuto conto che l'applicazione
corretta della normativa processuale in materia è idonea a impedire una vera e propria
divulgazione della documentazione aziendale e che, in ogni caso, al diritto di
difesa in giudizio deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali
esigenze di segretezza dell'azienda.
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