Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL LAVORATORE PUO' PRODURRE IN GIUDIZIO COPIA DI ATTI ASSUMENDOLI DALLA CONTROPARTE - Diritto di difesa (Cassazione Sezione Sesta Civile n. 24106 del 28 novembre 2016).

Il lavoratore che produca in una controversia di lavoro copia di atti aziendali riguardanti direttamente la propria posizione lavorativa non viene meno ai doveri di fedeltà di cui all'art. 2105 cod. civ., anche ove i documenti prodotti non abbiano avuto influenza decisiva sull'esito del giudizio, operando, in ogni caso, la scriminante dell'esercizio del diritto di cui all'art. 51 cod. pen., che ha valenza generale nell'ordinamento, senza essere limitata al mero ambito penalistico (Cass. n. 25682 del 04/12/2014) e tenuto conto che l'applicazione corretta della normativa processuale in materia è idonea a impedire una vera e propria divulgazione della documentazione aziendale e che, in ogni caso, al diritto di difesa in giudizio deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di segretezza dell'azienda.


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