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Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024
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L'AVVENUTA IMMISSIONE IN RUOLO NON ESCLUDE LA PROPONIBILITA' DI DOMANDA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI ULTERIORI - Onere di allegazione e di prova (Cassazione Sezione Lavoro n. 22552 del 7 novembre 2016, Pres. Macioce, Rel. Torrice).
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La disciplina del reclutamento
del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del
1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta
la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che ad essa
attribuisce un connotato di specialità. Per effetto della dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n.
124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far
tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai
sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata
in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale
docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di
cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che
rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano
avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi. Ai
sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del
2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o
l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può
comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le
medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e
sanzione. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai
sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima
dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale
docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la
data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno
scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva,
sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a
"cancellare le conseguenze della
violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione
prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato
alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto,
relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del
posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e
ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso
fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto
dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015. Nelle predette ipotesi
di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore
della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e
con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre
e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente
tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata,
effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso
ed a "cancellare le conseguenze
della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita
dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso
l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali. Nelle predette
ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge
13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello
ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti
e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali
per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi
affermati dalle SS.UU. della Suprema Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che
l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per
risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi
dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione
e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione
probatoria di cui alla menzionata sentenza. Nelle predette ipotesi di
reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell' art. 4 c. 1 L.
124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia
(come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto
al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già
richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016. Nelle ipotesi
di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le
supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è
in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'accordo Quadro allegato alla
Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il
ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando
non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della
medesima.
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