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Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024
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L'ACCERTAMENTO DELL'INSUBORDINAZIONE E' RISERVATO AL GIUDICE DI MERITO - Rifiuto di ottemperare all'ordine legittimo (Cassazione Sezione Lavoro n. 23656 del 21 novembre 2016, Pres. Nobile, Rel. Esposito).
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La Corte di cassazione non è mai
giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità
e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare
autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi
a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella
sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al
fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti";
specificamente, in tema di apprezzamento riservato al giudice del merito degli
elementi idonei ad esprimere la volontà del lavoratore di contestazione dei
poteri datoriali, Cass. Sez. L, Sentenza n. 16384 del 20/08/2004, Rv. 576543:
"In tema di licenziamento per
insubordinazione del lavoratore consistita nel rifiuto di ottemperare
all'ordine legittimo di svolgere un diverso compito, il riconoscimento in
concreto della sussistenza degli elementi idonei ad esprimere la volontà del
lavoratore di contestazione dei poteri datoriali - che può essere aperta, senza
che per questo debba consistere anche in una formale dichiarazione in tale
senso - è riservata all'apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile
in sede di legittimità".
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