Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

L'ACCERTAMENTO DELL'INSUBORDINAZIONE E' RISERVATO AL GIUDICE DI MERITO - Rifiuto di ottemperare all'ordine legittimo (Cassazione Sezione Lavoro n. 23656 del 21 novembre 2016, Pres. Nobile, Rel. Esposito).

La Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti"; specificamente, in tema di apprezzamento riservato al giudice del merito degli elementi idonei ad esprimere la volontà del lavoratore di contestazione dei poteri datoriali, Cass. Sez. L, Sentenza n. 16384 del 20/08/2004, Rv. 576543: "In tema di licenziamento per insubordinazione del lavoratore consistita nel rifiuto di ottemperare all'ordine legittimo di svolgere un diverso compito, il riconoscimento in concreto della sussistenza degli elementi idonei ad esprimere la volontà del lavoratore di contestazione dei poteri datoriali - che può essere aperta, senza che per questo debba consistere anche in una formale dichiarazione in tale senso - è riservata all'apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità".


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