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Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024
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Il CONTROLLO SULLA LEGITTIMITA' DELL'ASSENZA DA CASA NELLE FASCE ORARIE DI REPERIBILITA' CONCERNE L'ATTIVITA' LAVORATIVA - Non illeciti extralavorativi (Cassazione Sezione Lavoro n. 20433 dell'11 ottobre 2016, Pres. Bronzini, Rel. Balestrieri).
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Il controllo sulla legittimità
dell'assenza da casa (durante le fasce orarie di reperibilità) del lavoratore
ammalato, riguarda un controllo sull'attività lavorativa e non già un comportamento
illegittimo e rilevante ai fini disciplinari. In sostanza se è precluso al datore
di lavoro controllare o far controllare l'esecuzione della prestazione
lavorativa, il controllo è invece giustificato non solo per l'avvenuta
perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in
ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di
esecuzione (v. Cass. Sez. Lav. n. 3590 del 14.2.2011) e considerato, altresì,
che lo stesso intervento deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore
(connessi al rapporto di lavoro) non riconducibili al mero inadempimento
dell'obbligazione lavorativa (Cass. n. 848 del 20.01.2015). Deve del resto
rimarcarsi che la Suprema Corte ha espressamente stabilito che le disposizioni
dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di divieto di
accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o
infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di
lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i
servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al
datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad
accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della
malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacità
lavorativa e, quindi, a giustificare l'assenza, confermando così la sentenza di
merito che aveva ritenuto legittimi gli accertamenti demandati, dal datore di
lavoro, a un'agenzia investigativa, e aventi a oggetto comportamenti
extralavorativi, che assumevano rilievo sotto il profilo del corretto
adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
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