Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024

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Il CONTROLLO SULLA LEGITTIMITA' DELL'ASSENZA DA CASA NELLE FASCE ORARIE DI REPERIBILITA' CONCERNE L'ATTIVITA' LAVORATIVA - Non illeciti extralavorativi (Cassazione Sezione Lavoro n. 20433 dell'11 ottobre 2016, Pres. Bronzini, Rel. Balestrieri).

Il controllo sulla legittimità dell'assenza da casa (durante le fasce orarie di reperibilità) del lavoratore ammalato, riguarda un controllo sull'attività lavorativa e non già un comportamento illegittimo e rilevante ai fini disciplinari. In sostanza se è precluso al datore di lavoro controllare o far controllare l'esecuzione della prestazione lavorativa, il controllo è invece giustificato non solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (v. Cass. Sez. Lav. n. 3590 del 14.2.2011) e considerato, altresì, che lo stesso intervento deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore (connessi al rapporto di lavoro) non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione lavorativa (Cass. n. 848 del 20.01.2015). Deve del resto rimarcarsi che la Suprema Corte ha espressamente stabilito che le disposizioni dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l'assenza, confermando così la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimi gli accertamenti demandati, dal datore di lavoro, a un'agenzia investigativa, e aventi a oggetto comportamenti extralavorativi, che assumevano rilievo sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.


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